Art. 11.
                          Norma transitoria
    1.  In fase di prima applicazione, la giunta regionale stabilisce
criteri  e  priorita'  per  la concessione dei contributi di cui agli
articoli  6  e  8  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
    2. In sede di prima applicazione la consulta di cui all'Art. 3 e'
costituita   entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.