Art. 12.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede  mediante  le  seguenti variazioni nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:
      a) prelevamento di Euro 50.000,00 in termini di competenza e di
cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;
      b) prelevamento di Euro 3.000.000,00 in termini di competenza e
di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;
      c) aumento  di  Euro  50.000,00  in  termini di competenza e di
cassa dell'U.P.B. 1.102 «Spesa per l'attivita' di Governo»;
      d) istituzione  nell'Area I - Istituzionale - dell'U.P.B. 1.202
«Politiche  per  la  sicurezza  e  la  tutela  del  cittadino» con la
dotazione di Euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
    2.  Agli  oneri previsti dall'Art. 3 comma 9 si provvede mediante
lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento».
    3.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 24 dicembre 2004
                              BIASOTTI