Art. 12. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004: a) prelevamento di Euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»; b) prelevamento di Euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»; c) aumento di Euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 1.102 «Spesa per l'attivita' di Governo»; d) istituzione nell'Area I - Istituzionale - dell'U.P.B. 1.202 «Politiche per la sicurezza e la tutela del cittadino» con la dotazione di Euro 3.000.000,00 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri previsti dall'Art. 3 comma 9 si provvede mediante lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento». 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 24 dicembre 2004 BIASOTTI