Art. 2. Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualita' della vita dei cittadini 1. E' istituito presso la presidenza della giunta regionale l'osservatorio regionale per la sicurezza e la qualita' della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le attivita' della Regione in materia di integrazione del sistema di sicurezza. In particolare l'osservatorio provvede: a) alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi che interessano il territorio ligure; b) allo studio dei fenomeni e delle tendenze relativi alla sicurezza e alle aree di criticita' al fine di garantire il miglioramento della qualita' della vita dei cittadini, anche attraverso elaborazioni statistiche; c) alla elaborazione e presentazione alla giunta regionale e al consiglio regionale di una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza.