Art. 2.
Osservatorio  regionale per la sicurezza e la qualita' della vita dei
                              cittadini
    1.  E'  istituito  presso  la  presidenza  della giunta regionale
l'osservatorio  regionale  per  la sicurezza e la qualita' della vita
dei  cittadini,  quale  strumento  di supporto per le attivita' della
Regione  in  materia  di  integrazione  del  sistema di sicurezza. In
particolare l'osservatorio provvede:
      a) alla  raccolta  dei  dati  e  al  monitoraggio  dei fenomeni
criminosi che interessano il territorio ligure;
      b) allo  studio  dei  fenomeni  e  delle tendenze relativi alla
sicurezza  e  alle  aree  di  criticita'  al  fine  di  garantire  il
miglioramento   della   qualita'  della  vita  dei  cittadini,  anche
attraverso elaborazioni statistiche;
      c) alla elaborazione e presentazione alla giunta regionale e al
consiglio  regionale di una relazione annuale sugli ambiti di propria
competenza.