Art. 5. Programma triennale per la promozione della sicurezza dei cittadini 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma triennale di promozione della sicurezza dei cittadini che contiene gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, elaborati sulla base dei dati, raccolti dall'osservatorio di cui all'Art. 2, in merito alla distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di reato.