Art. 5.
 Programma triennale per la promozione della sicurezza dei cittadini
    1.  Il  consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il
programma  triennale  di promozione della sicurezza dei cittadini che
contiene  gli  indirizzi  relativi  agli  interventi regionali per lo
sviluppo del sistema integrato di sicurezza, elaborati sulla base dei
dati,  raccolti  dall'osservatorio  di cui all'Art. 2, in merito alla
distribuzione  sul  territorio  regionale  delle diverse tipologie di
reato.