Art. 6. Interventi regionali di finanziamento 1. La Regione, per le finalita' di cui all'Art. 1 e sulla base degli indirizzi definiti nel programma triennale di cui all'Art. 5, concede finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale. 2. La giunta regionale stabilisce annualmente i criteri e le priorita' per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo di ogni singolo progetto.