Art. 6.
                Interventi regionali di finanziamento
    1.  La  Regione,  per le finalita' di cui all'Art. 1 e sulla base
degli  indirizzi  definiti nel programma triennale di cui all'Art. 5,
concede  finanziamenti  per  la  realizzazione  di progetti diretti a
favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.
    2.  La  giunta  regionale  stabilisce  annualmente i criteri e le
priorita' per la concessione di contributi diretti alla realizzazione
dei progetti di cui al presente articolo.
    3.  I  finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare il 50
per cento dell'ammontare complessivo di ogni singolo progetto.