Art. 7.
                 Progetti integrati per la sicurezza
    1.   I   progetti  integrati  per  la  sicurezza  possono  essere
presentati dai comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli
o associati:
      a) associazioni  o comitati costituiti per la valorizzazione di
comuni,  quartieri,  strade,  nonche'  condomini,  ovvero  gruppi  di
condomini legalmente costituiti;
      b) consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;
      c) organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori,  di  categoria,
professionali e interprofessionali;
      d) associazioni   di   volontariato   riconosciute   a  livello
nazionale  o iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale
28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato);
      e) istituzioni scolastiche.
    2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:
      a) migliorare  le condizioni ambientali e sociali delle zone di
degrado urbano;
      b) promuovere  interventi  in  ambiti maggiormente  esposti  al
rischio  derivante  dalla  criminalita'  diffusa e dove e' piu' forte
l'insicurezza;
      c) prevenire  i  fenomeni  di  violenza nei confronti di donne,
minori e anziani;
      d) prevedere  l'installazione  di sistemi di sicurezza attivi e
passivi  finalizzati  al  controllo  delle  aree  e delle attivita' a
rischio.