Art. 7. Progetti integrati per la sicurezza 1. I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli o associati: a) associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonche' condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti; b) consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi; c) organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali; d) associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato); e) istituzioni scolastiche. 2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a: a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano; b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalita' diffusa e dove e' piu' forte l'insicurezza; c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani; d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attivita' a rischio.