Art. 8.
                Accordi di programma per la sicurezza
    1. Per la definizione ed il finanziamento di progetti e programmi
specifici  di  intervento,  a  valenza  regionale,  in armonia con le
finalita' ed i principi della presente legge, la Regione promuove uno
o  piu'  accordi  di  programma,  ai  sensi  dell'Art. 34 del decreto
legislativo   18 agosto   2000,  n.  267  (testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali) predisponendo un'azione integrata
e  coordinata di comuni, province, amministrazioni statali o di altri
soggetti  pubblici  interessati relativamente all'area di riferimento
oggetto dell'accordo.