Art. 8. Accordi di programma per la sicurezza 1. Per la definizione ed il finanziamento di progetti e programmi specifici di intervento, a valenza regionale, in armonia con le finalita' ed i principi della presente legge, la Regione promuove uno o piu' accordi di programma, ai sensi dell'Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) predisponendo un'azione integrata e coordinata di comuni, province, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici interessati relativamente all'area di riferimento oggetto dell'accordo.