Art. 9. Modalita' di concessione dei finanziamenti 1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti di cui all'Art. 7, comma 1 presentano alla Regione apposita domanda di concessione dei contributi di cui all'Art. 6, corredata dal relativo progetto e dal preventivo di spesa. 2. La giunta regionale, acquisito il parere della consulta regionale ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera c), provvede all'erogazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base di apposita graduatoria.