Art. 9.
             Modalita' di concessione dei finanziamenti
    1.  Entro  il 31 marzo di ogni anno i soggetti di cui all'Art. 7,
comma  1  presentano alla Regione apposita domanda di concessione dei
contributi  di  cui all'Art. 6, corredata dal relativo progetto e dal
preventivo di spesa.
    2.  La  giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della consulta
regionale  ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  2,  lettera  c), provvede
all'erogazione  dei  contributi,  nei  limiti  degli  stanziamenti di
bilancio, sulla base di apposita graduatoria.