(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12
                        del 29 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
            Pubblicazione delle deliberazioni statutarie
    1. Il presidente del consiglio regionale dispone la pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione consiliare
di  adozione  dello  statuto ovvero della deliberazione consiliare di
modifica  dello  stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in
seconda  lettura da parte del consiglio regionale, ai sensi dell'Art.
123, comma 2 della Costituzione.
    2.  La  deliberazione  di  cui  al comma 1, completa del titolo e
della  data  della  approvazione,  e' pubblicata nel testo integrale,
preceduto dalla seguente intestazione:
    «Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma
dell'Art. 123 comma 2 della Costituzione.».
    3.   Nello   stesso   Bollettino,  in  calce  alla  deliberazione
statutaria,  e'  pubblicato  un avviso recante notizia che, entro tre
mesi   dalla  pubblicazione,  un  numero  espressamente  indicato  di
elettori  della Regione, individuato sulla base dell'ultima revisione
delle  liste  elettorali  effettuata  per  l'elezione  del  consiglio
regionale  in  carica,  o  un  quinto  dei  componenti  il  consiglio
regionale  possono  richiedere  di  procedere  a  referendum ai sensi
dell'Art. 123, comma 3 della Costituzione, secondo le disposizioni di
cui   alla   presente   legge  e  sulla  base  del  seguente  quesito
referendario:
      «Approvate   il  testo  della  deliberazione  statutaria  della
Regione  Liguria  recante  ....  approvata dal consiglio regionale in
data  .......  e  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione
Liguria numero ...... del .......».