Art. 2. Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa 1. Il presidente della giunta regionale procede alla promulgazione della legge approvativa dello statuto o modificativa dello stesso qualora, scaduti tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria disposta ai sensi dell'Art. 1, non risulti presentata alcuna richiesta di referendum ne' risulti pendente giudizio di legittimita' costituzionale, promosso dal Governo della Repubblica ai sensi dell'Art. 123, comma 2 della Costituzione.