Art. 3. Impugnativa del Governo 1. Il presidente del consiglio regionale, entro quindici giorni dalla notifica alla Regione, dispone la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta presentazione del ricorso del Governo della Repubblica volto a promuovere la questione di legittimita' costituzionale avverso la deliberazione statutaria. 2. La pubblicazione dell'avviso sospende il termine di tre mesi, previsto dall'Art. 1, comma 3, che riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della decisione assunta dalla Corte costituzionale. Durante il periodo di sospensione ogni attivita' preordinata allo svolgimento del referendum statutario e' preclusa. 3. Nel caso in cui la Corte costituzionale respinga il ricorso, le operazioni referendarie eventualmente compiute prima della sospensione del termine conservano efficacia; al contrario tali operazioni perdono efficacia qualora venga pronunciata l'illegittimita' totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l'illegittimita' parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria.