Art. 4. Iniziativa referendaria degli elettori 1. Ai fini della presentazione dell'iniziativa referendaria da parte degli elettori e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 6, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste, per il referendum abrogativo, dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari).