Art. 6. Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario 1. La data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione, che il presidente della giunta regionale emana entro sette giorni dalla decisione sull'ammissibilita' del referendum, eventualmente unificando richieste referendarie proposte da soggetti diversi. 2. Nel caso in cui, prima del decreto di indizione, venga pubblicata nel Bollettino ufficiale altra deliberazione statutaria, l'indizione puo' essere ritardata oltre i termini previsti, fino ad un massimo di sei mesi, affinche' il referendum eventualmente richiesto sulla successiva deliberazione possa svolgersi contestualmente al referendum gia' richiesto. 3. La deliberazione statutaria sottoposta a referendum e' approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 24 dicembre 2004 BIASOTTI