Art. 6.
 Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario
    1. La data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra
il  cinquantesimo  e  il settantesimo giorno successivo al decreto di
indizione, che il presidente della giunta regionale emana entro sette
giorni    dalla   decisione   sull'ammissibilita'   del   referendum,
eventualmente  unificando richieste referendarie proposte da soggetti
diversi.
    2.  Nel  caso  in  cui,  prima  del  decreto  di indizione, venga
pubblicata  nel  Bollettino ufficiale altra deliberazione statutaria,
l'indizione  puo'  essere ritardata oltre i termini previsti, fino ad
un  massimo  di  sei  mesi,  affinche'  il  referendum  eventualmente
richiesto    sulla    successiva    deliberazione   possa   svolgersi
contestualmente al referendum gia' richiesto.
    3.   La  deliberazione  statutaria  sottoposta  a  referendum  e'
approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 24 dicembre 2004
                              BIASOTTI