Art. 10. Richiesta e termini di pubblicazione 1. La pubblicazione degli atti degli organi e delle strutture regionali e' richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all'Art. 1 comma 3 da parte degli organi o delle strutture regionali stesse. 2. La pubblicazione degli atti di amministrazioni ed enti non regionali, richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui al comma 1, deve indicare il riferimento normativo che ne prescrive la pubblicazione; alla richiesta devono essere altresi' allegati: a) il documento originale, debitamente sottoscritto; b) due copie dell'atto da pubblicare; c) copia della ricevuta del versamento, qualora dovuto, delle tariffe di inserzione riportate nella prima pagina del Bollettino, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al B.U.R.L. 3. Gli atti sono anticipati, di norma, per via telematica; in tale caso alla lettera di richiesta deve essere allegato il solo originale dell'atto da pubblicare. 4. Gli atti acquisiti ai fini dell'applicazione della presente legge dalla struttura di cui al comma 1 entro la giornata del mercoledi' sono pubblicati di norma nel Bollettino ufficiale di due mercoledi' successivi, salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini piu' brevi.