Art. 10.
                Richiesta e termini di pubblicazione
    1.  La  pubblicazione  degli  atti degli organi e delle strutture
regionali  e'  richiesta direttamente al dirigente della struttura di
cui  all'Art.  1  comma  3  da  parte  degli organi o delle strutture
regionali stesse.
    2.  La  pubblicazione  degli  atti di amministrazioni ed enti non
regionali, richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui
al  comma  1, deve indicare il riferimento normativo che ne prescrive
la pubblicazione; alla richiesta devono essere altresi' allegati:
      a) il documento originale, debitamente sottoscritto;
      b) due copie dell'atto da pubblicare;
      c) copia  della  ricevuta del versamento, qualora dovuto, delle
tariffe di inserzione riportate nella prima pagina del Bollettino, da
effettuarsi   esclusivamente   a  mezzo  di  conto  corrente  postale
intestato al B.U.R.L.
    3.  Gli  atti  sono  anticipati, di norma, per via telematica; in
tale  caso  alla  lettera  di  richiesta deve essere allegato il solo
originale dell'atto da pubblicare.
    4.  Gli  atti  acquisiti ai fini dell'applicazione della presente
legge  dalla  struttura  di  cui  al  comma  1  entro la giornata del
mercoledi'  sono  pubblicati di norma nel Bollettino ufficiale di due
mercoledi'  successivi,  salvo  che specifiche disposizioni prevedano
termini  diversi  o  che  una  particolare e motivata urgenza imponga
termini piu' brevi.