Art. 11. Costi di pubblicazione 1. Il costo della pubblicazione e' a carico della Regione: a) quando e' richiesto dagli organi e strutture della Regione; b) quando la pubblicazione sia prevista da leggi o da regolamenti regionali. 2. In tutti gli altri casi la pubblicazione e' effettuata a spese del soggetto nel cui interesse e' prevista.