Art. 11.
                       Costi di pubblicazione
    1. Il costo della pubblicazione e' a carico della Regione:
      a) quando e' richiesto dagli organi e strutture della Regione;
      b) quando   la   pubblicazione  sia  prevista  da  leggi  o  da
regolamenti regionali.
    2. In tutti gli altri casi la pubblicazione e' effettuata a spese
del soggetto nel cui interesse e' prevista.