Art. 12. Supplementi, indici e raccolta delle disposizioni normative 1. Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati, qualora lo richiedano particolari esigenze, supplementi ordinari e straordinari che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia. 2. Sono, in ogni caso, pubblicati su supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali nonche' il rendiconto della Regione. 3. Annualmente viene pubblicato l'indice, analitico e cronologico, al fine di facilitare la ricerca degli atti pubblicati. 4. A cura della struttura consiliare competente in materia legislativa, in raccordo con la competente struttura della giunta regionale, si provvede alla pubblicazione, di norma con cadenza annuale, della raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali.