Art. 12.
     Supplementi, indici e raccolta delle disposizioni normative
    1. Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati, qualora
lo   richiedano   particolari   esigenze,   supplementi   ordinari  e
straordinari  che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del
corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia.
    2.  Sono,  in ogni caso, pubblicati su supplementi straordinari i
bilanci annuali e pluriennali nonche' il rendiconto della Regione.
    3.   Annualmente   viene   pubblicato   l'indice,   analitico   e
cronologico, al fine di facilitare la ricerca degli atti pubblicati.
    4.  A  cura  della  struttura  consiliare  competente  in materia
legislativa,  in  raccordo  con  la competente struttura della giunta
regionale,  si  provvede  alla  pubblicazione,  di  norma con cadenza
annuale, della raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali.