Art. 7.
             Lavori preparatori, note e testi coordinati
    1.  In  calce  ai  testi  di legge sono pubblicati la sintesi dei
lavori  preparatori  ed  eventuali note utili al fine di rendere piu'
agevole la lettura delle norme.
    2.  Fermo restando il valore e l'efficacia delle originarie fonti
normative,  qualora una legge o un regolamento regionale abbia subito
numerose  e complesse modifiche puo' essere disposta la pubblicazione
nella  parte prima del B.U.R.L. del testo dell'atto coordinato con le
modifiche stesse.
    3.  Agli  adempimenti  di  cui ai commi 1 e 2 provvede il settore
assemblea   e  legislativo  del  consiglio  regionale,  sentite,  ove
necessario, le competenti strutture della giunta regionale.