Art. 7. Lavori preparatori, note e testi coordinati 1. In calce ai testi di legge sono pubblicati la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di rendere piu' agevole la lettura delle norme. 2. Fermo restando il valore e l'efficacia delle originarie fonti normative, qualora una legge o un regolamento regionale abbia subito numerose e complesse modifiche puo' essere disposta la pubblicazione nella parte prima del B.U.R.L. del testo dell'atto coordinato con le modifiche stesse. 3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il settore assemblea e legislativo del consiglio regionale, sentite, ove necessario, le competenti strutture della giunta regionale.