Art. 8. Avviso di rettifica ed errata corrige 1. Qualora il testo dell'atto trasmesso per la pubblicazione al B.U.R.L. contenga errori materiali o l'atto pubblicato presenti difformita' rispetto al testo trasmesso per la stampa si provvede, anche d'ufficio, alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato, denominato rispettivamente avviso di rettifica o errata corrige, che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione; se del caso, si provvede alla ripubblicazione dell'intero testo.