Art. 8.
                Avviso di rettifica ed errata corrige
    1.  Qualora  il testo dell'atto trasmesso per la pubblicazione al
B.U.R.L.  contenga  errori  materiali  o  l'atto  pubblicato presenti
difformita'  rispetto  al  testo trasmesso per la stampa si provvede,
anche  d'ufficio,  alla  correzione  mediante  la pubblicazione di un
comunicato,  denominato  rispettivamente avviso di rettifica o errata
corrige, che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione; se
del caso, si provvede alla ripubblicazione dell'intero testo.