Art. 5.
    1.  L'efficacia  dell'iscrizione  all'albo  puo'  essere  sospesa
quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
      a) sia  in  corso  una procedura di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
      b) siano  in  corso  procedimenti penali relativi a delitto che
per  sua  natura  o per sua gravita' faccia venir meno i requisiti di
natura  morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per
l'applicazione  di una delle misure di prevenzione, di cui all'Art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
      c) siano  in corso accertamenti per responsabilita' concernenti
irregolarita' nell'esecuzione dei lavori;
      d) sia  stata  rilevata  condotta tale da turbare gravemente la
normalita' dei rapporti con la stazione appaltante;
      e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
      f) siano  state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di
particolare  rilevanza,  alle  leggi  sociali  e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
      g) sia  stata  rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal
comma 2, del precedente Art. 4.
    2.  Nel  caso  di  cui  alla  lettera b) del precedente comma, il
provvedimento e' adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o
al  direttore  tecnico,  se si tratti di impresa individuale; a uno o
piu'  soci  o  al direttore-tecnico, se si tratti di societa' in nome
collettivo  o  in accomandita semplice; agli amministratori muniti di
poteri  di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni
altro tipo di societa' o di consorzio.
    3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e),
f) e g) del comma 1, determina altresi' la durata della sospensione.
    4.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  1,  e' preceduto dalla
comunicazione  all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un
termine  non  inferiore  a  quindici giorni per le sue deduzioni, del
nominativo  del  responsabile  del  procedimento  e  del  termine per
l'adozione del provvedimento finale.