Art. 6.
    1.  In armonia con il disposto di cui all'Art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito
dall'Art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 agosto
2000,  n.  412, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si
verifichi uno dei seguenti casi:
      a) che  si  trovano  in  stato  di  fallimento, di liquidazione
coatta,  di  amministrazione controllata o di concordato preventivo o
abbiano cessato l'attivita';
      b) nei  cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai  sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono  sull'affidabilita' morale e professionale; la cancellazione
dall'albo  opera  se  la  sentenza  e' stata emessa nei confronti del
titolare   o   del   direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  impresa
individuale;  del  socio  o  del  direttore  tecnico, se si tratta di
societa'   in  nome  collettivo  o  in  accomandita  semplice;  degli
amministratori  muniti  di  potere  di rappresentanza o del direttore
tecnico,  se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso  la  cancellazione  dall'albo  opera  anche  nei  confronti  dei
soggetti  cessati  dalla  carica  nel triennio antecedente la data di
iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato
atti  o  misure  di  completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'Art. 178 del
codice  penale  e  dell'Art.  445,  comma  2, del codice di procedura
penale;
      c) che  hanno  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria
posto  dall'Art.  17,  della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
      d) che  hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate,
alle  norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante
dai   rapporti   di   lavoro,   risultanti   dai   dati  in  possesso
dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici;
      e) che    hanno    commesso   grave   negligenza   o   malafede
nell'esecuzione  di  lavori  affidati  dalla  stazione appaltante che
indice la gara;
      f) che    abbiano   commesso   irregolarita',   definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
      g) che  nell'anno  antecedente  la  data di iscrizione all'albo
hanno  reso  false  dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed alle
condizioni  rilevanti  per  la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti  dai  dati  in  possesso  dell'osservatorio  regionale dei
lavori pubblici;
      h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
    2.  Il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  preceduto dalla
comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un
termine  non  inferiore  a  quindici giorni per le sue deduzioni, del
nominativo  del  responsabile  del  procedimento  e  del  termine per
l'adozione del provvedimento finale.
    3.  Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente
articolo,  la sanzione della cancellazione si applica con riferimento
ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.