Allegato
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  l'attuazione  degli
   interventi previsti dall'Art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e
   9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'Art. 1, comma 1 della
   legge   21 maggio   1998,  n.  164,  in  materia  di  pesca  e  di
   acquacoltura.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente  Regolamento disciplina le modalita' applicative
degli  aiuti  in  materia di pesca ed acquacoltura previsti dall'Art.
11,  primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982,
n.  41  e dall'Art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 che
l'Amministrazione  regionale  pone  in  essere  ai sensi dell'Art. 7,
commi 22, 23 e 24 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.
                               Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i
    1.  Sono beneficiari degli aiuti le imprese, singole o associate,
che esercitano direttamente:
      a) l'attivita'  di  pesca  marittima  e  che siano iscritte nei
registri delle imprese di pesca tenuti presso le Capitanerie di porto
di Trieste o Monfalcone;
      b) l'allevamento delle specie ittiche in acque dolci, salmastre
e  marine,  cosi'  come definito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102,
con unita' tecnico economica situata nella Regione;
      c) la  conservazione,  la  lavorazione  o la trasformazione dei
prodotti della pesca.
    2.  I  conti  economici  delle  imprese  di cui al comma 1 devono
risultare  con un saldo positivo o a pareggio per almeno due esercizi
nel triennio antecedente alla presentazione delle domande. Qualora le
imprese siano costituite da meno di tre anni i conti economici devono
risultare  con  un saldo positivo o a pareggio in almeno un esercizio
antecedente alla domanda.
                               Art. 3.
                Determinazione del livello dell'aiuto
    1. Il livello dell'aiuto e' pari al 40% della spesa ammissibile a
seguito  della  compiuta  istruttoria delle domande nei limiti di cui
all'Art. 8.
    2.  Il  livello  dell'aiuto cosi' calcolato non deve superare, in
equivalente  sovvenzione,  il  tasso  totale  dei sussidi nazionali e
comunitari  consentiti  a norma dell'allegato IV del Regolamento (CE)
n.2792/1999,  cosi' come previsto dalle «Linee direttrici per l'esame
degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» di
cui   alla  comunicazione  della  Commissione  europea  2001/C  19/05
(Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea  C  19 del 20 gennaio
2001).
                               Art. 4.
                       Interventi ammissibili
    1.  Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono
riconducibili alle seguenti tipologie:
      a) ammodernamento  di  pescherecci,  che  abbiano almeno cinque
anni  di  eta',  relativo  al  miglioramento  della  sicurezza,  alla
qualita'  sanitaria del prodotto, alle condizioni di lavoro e di vita
a  bordo,  all'applicazione di tecniche di pesca piu' selettive, alla
dotazione del sistema di controllo SCP a bordo per i soli pescherecci
di  eta' inferiore a cinque anni, senza che cio' comporti conseguenze
sulla   capacita'   dell'imbarcazione  in  termini  di  stazza  e  di
tonnellaggio e senza che cio' accresca l'efficacia delle attrezzature
di pesca;
      b) costruzione,  ampliamento  e/o  miglioramento di impianti di
acquacoltura  in  acque marine, salmastre e dolci per la riproduzione
e/o  crescita  di  pesci,  crostacei  e  molluschi  o altri organismi
acquatici;
      c) costruzione,  ampliamento  e/o  miglioramento  di impianti a
terra   per   la   raccolta,   la  depurazione,  la  lavorazione,  la
conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti
e degli scarti dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura;
      d) costruzione,  ampliamento  e/o  miglioramento  di magazzini,
negozi,  impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e
la   vendita   ai  propri  soci  di  materiale  nautico,  carburante,
imballaggi,  provviste  di  bordo  nonche'  per  la  fabbricazione di
ghiaccio,  per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici
e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca.
                               Art. 5.
                     Interventi non ammissibili
    1. Sono in ogni caso esclusi investimenti concernenti:
      a) l'acquisto di terreni;
      b) gli interventi di ordinaria manutenzione dei fabbricati;
      c) gli  interventi  di ordinaria manutenzione negli impianti di
acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci;
      d) gli interventi di ordinaria manutenzione sulle imbarcazioni;
      e) le   attrezzature   non   indispensabili  all'attivita'  del
peschereccio  e  per il miglioramento della qualita' della vita degli
equipaggi a bordo;
      f) i materiali e le attrezzature usate;
      g) l'acquisto di motori per la propulsione dei natanti;
      h) la  revisione  e  riparazione  del  motore e degli impianti,
attrezzature e macchinari delle imbarcazioni;
      i) l'acquisto di materiale non durevole;
      j) la sostituzione degli attrezzi da pesca;
      k) avannotti, seme e giovanili;
      l) il commercio al dettaglio;
      m) i  prodotti  della  pesca  e  dell'acquacoltura destinati ad
essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano.
                               Art. 6.
                          P r i o r i t a'
    1.  Alle  domande  ammissibili  verra'  attribuito, ai fini della
formazione  delle  graduatorie,  un  punteggio di merito ragguagliato
come segue alle specificita' tecniche dei progetti:
Tipologia di iniziativa - Punti:
    a)  ammodernamento  di pescherecci che abbiano almeno cinque anni
di   eta',   relativo  al  miglioramento  della  sicurezza,  qualita'
sanitaria  del  prodotto,  condizioni  di  lavoro  e di vita a bordo,
applicazione  di  tecniche  di  pesca  piu'  selettive, dotazione del
sistema  di  controllo  SCP  a  bordo  per i soli pescherecci di eta'
inferiore  a  cinque  anni, senza che cio' comporti conseguenze sulla
capacita'  dell'imbarcazione in termini di stazza e di tonnellaggio e
senza  che  cio'  accresca  l'efficacia  delle attrezzature di pesca:
punti 10;
    b)   miglioramento   ed  eventuale  ampliamento  di  impianti  di
acquacoltura in acque dolci: punti 9;
    c) miglioramento   ed   eventuale   ampliamento  di  impianti  di
acquacoltura in acque salmastre (vallicoltura): punti 9;
    d)   miglioramento   ed  eventuale  ampliamento  di  impianti  di
acquacoltura in acque marine: punti 9;
    e) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti a terra per
la  raccolta,  la  depurazione,  la lavorazione, la conservazione, la
trasformazione,  la  commercializzazione  dei prodotti e degli scarti
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: punti 8;
    f)  miglioramento  ed eventuale ampliamento di magazzini, negozi,
impianti  e  relative  attrezzature  per  l'acquisto  collettivo e la
vendita  ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi,
provviste  di  bordo  nonche'  per  la fabbricazione di ghiaccio, per
l'istituzione  di  centri  di  raccolta  di  prodotti ittici e per la
confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca: punti 7;
    g) costruzione  di impianti di acquacoltura in acque dolci: punti
6;
    h) costruzione  di  impianti  di acquacoltura in acque salmastre:
punti 6;
    i) costruzione di impianti di acquacoltura in acque marine: punti
6;
    j)   costruzione  di  impianti  a  terra,  per  la  raccolta,  la
depurazione,  la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la
commercializzazione  dei  prodotti  e degli scarti dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura: punti 5;
    k)   costruzione   di  magazzini,  negozi,  impianti  e  relative
attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di
materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonche'
per  la  fabbricazione  di  ghiaccio,  per l'istituzione di centri di
raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti
ed attrezzature di pesca: punti 4.
    2.  Le  domande  potranno  comprendere solamente una tipologia di
iniziativa fra quelle indicate al comma 1.
    3.  A  parita' di punteggio, alle domande saranno attribuiti 0,01
punti  per ciascuna unita' lavorativa dipendente regolarmente assunta
a   tempo  indeterminato  in  servizio  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di finanziamento.
    4.  A parita' di punteggio, alle domande che prevedono interventi
per   il   miglioramento  ed  ampliamento  degli  allevamenti  ittici
estensivi e semi intensivi saranno attribuiti 0,05 punti.
    5.  La  formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a
finanziamento  e'  affidata  al  servizio  pesca e acquacoltura della
direzione  centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
il  quale  provvede  a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati
secondo  le  priorita'  previste  ai  commi 1,  2, 3 e 4 del presente
articolo e  alla  predisposizione  di  apposito decreto del direttore
centrale  delle  risorse  agricole,  naturali,  forestali e montagna,
riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.
                               Art. 7.
              Modalita' per la richiesta dei contributi
    1.  Le  imprese  che  intendono effettuare investimenti aventi la
tipologia     indicata     all'Art.    6    trasmettono    a    mezzo
lettera raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  alla  Direzione
centrale  risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio
pesca  e  acquacoltura  -  via  A. Caccia, 17 - 33100 Udine, apposita
domanda  di  contributo  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  regolamento.  Quale data di presentazione si considera
quella del timbro postale di spedizione.
    2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante
dell'impresa   richiedente,   deve   essere   compilata,  in  duplice
esemplare,   utilizzando   la   modulistica   allegata   al  presente
regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:
      a) il  servizio  pesca  e acquacoltura della direzione centrale
risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
      b)  gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per
territorio;
      c) il   sito   web   della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia:
www.regione.fvg.it
    3.  Alla  domanda  di contributo deve essere allegata la seguente
documentazione:
      a) certificato  di  iscrizione al Registro delle imprese di cui
all'Art.  8  della legge 29 dicembre 1993, n. 580 tenuto dalla Camera
di  commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il
nominativo  del  legale rappresentante e la composizione degli organi
sociali in caso di societa', e l'esercizio dell'attivita' inerente le
provvidenze  previste  dal  presente regolamento ovvero dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
      b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di pesca
di  cui  all'Art.  11  della  legge  n.  963/1965 nel caso di istanze
presentate  da imprese di pesca e di maricoltura ovvero dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
      c) dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000, in ordine alle capacita' finanziarie
del   richiedente  a  sostenere  il  costo  della  realizzazione  del
progetto;
      d) dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  in  ordine  alla chiusura dei conti
economici  dell'impresa con un saldo positivo o a pareggio per almeno
due  esercizi  nel  triennio  antecedente  alla  presentazione  della
domanda.  Qualora le imprese siano costituite da meno di tre anni, la
dichiarazione  dovra'  riguardare  lo stato positivo o a pareggio del
conto economico di almeno un esercizio antecedente alla domanda.
    4.  Per la tipologia di iniziativa indicata nell'Art. 6, comma 1,
lettera a), deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
      a) descrizione dell'imbarcazione sottoscritta dal richiedente e
convalidata   dall'Autorita'   marittima   secondo   la   modulistica
reperibile con il modulo di domanda;
      b) progetto   di   ammodernamento   dell'imbarcazione   nonche'
relazione   tecnica   con   l'elenco   dettagliato  degli  interventi
riportante  i costi unitari e le quantita' nonche' il relativo quadro
riepilogativo di spesa, redatti da un tecnico navale abilitato. Nella
relazione  devono essere evidenziati gli elementi di conformita' alle
condizioni di ammissione indicate nell'Art. 6, comma 1, lettera a);
      c) preventivo   del   cantiere  per  i  lavori  da  eseguire  e
preventivi di almeno due diverse ditte specializzate per i macchinari
e  le attrezzature da acquistare. Nel caso di acquisti di particolari
attrezzature o macchinari e' sufficiente la dichiarazione del tecnico
navale circa l'impossibilita' di produrre piu' di un preventivo;
      d) dichiarazione  del  proprietario  dell'imbarcazione  resa ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,
qualora  la  domanda  venga  presentata  dalla societa' armatrice non
proprietaria dell'imbarcazione oggetto di intervento, da cui risulti:
        1)  che  a  carico della ditta proprietaria non sono in corso
procedure  di  concordato preventivo, amministrazione controllata ne'
fallimento;
        2)  che  la ditta armatrice e' stata autorizzata a realizzare
il progetto di ammodernamento per la spesa preventivata indicata alla
lettera c);
        3)  che  per  la  realizzazione dell' ammodernamento non sono
stati ottenuti altri interventi di sostegno pubblico;
        4)  che  negli  ultimi  cinque  anni  non sono stati ottenuti
contributi  per l'ammodernamento della stessa imbarcazione ovvero per
altri   interventi   effettuati   sono   stati   ottenuti  contributi
(indicazione  della  natura  dell'ammodernamento  e  degli importi di
contributo ottenuti);
        5)  l'impegno a non sostituire l'impresa armatrice durante il
periodo  previsto  per  la  realizzazione  dei  lavori  e  durante la
procedura di erogazione del contributo;
        6)  il  consenso alla trascrizione nei registri marittimi dei
vincoli  quinquennali,  di  cui  all'Art.  9,  comma  2, gravanti sul
motopeschereccio.
    5.  Per le tipologie di iniziativa indicate nell'Art. 6, comma 1,
lettere da  b)  a  k),  deve  essere  inoltre  allegata  la  seguente
documentazione:
      a) relazione   descrittiva   delle   opere  da  realizzare  con
indicazione   degli  obiettivi  perseguiti,  dei  tempi  realizzativi
previsti,   della  sussistenza  di  eventuali  condizioni  di  deroga
applicabili  in  materia  di  requisiti  di ambiente ed igiene, della
previsione  di  occupazione  finale, e di quant'altro necessario alla
definizione  dell'iniziativa,  sottoscritta  dal  richiedente e da un
tecnico abilitato;
      b) computo   metrico   estimativo   analitico,   con  eventuale
indicazione  dei  lavori da eseguirsi in economia, sottoscritto da un
tecnico abilitato;
      c) elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato;
      d) preventivi   di   spesa   di   almeno   due   diverse  ditte
specializzate  per  la  fornitura  di  impianti  e/o  attrezzature  e
materiali.  Nel  caso  di  acquisti  di  particolari  attrezzature  o
macchinari    e'    sufficiente    l'autocertificazione    attestante
l'impossibilita' di produrre piu' di un preventivo;
      e) concessione  edilizia  e/o  altre  eventuali  autorizzazioni
amministrative necessarie ai fini della realizzazione dell'iniziativa
oggetto della domanda di contributo;
      f) dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'identificazione dei fondi
e  degli  impianti interessati alle opere e alla disponibilita' degli
stessi.
                               Art. 8.
                           Limiti di spesa
    1.  Al  fine del riconoscimento del contributo sono determinati i
seguenti  limiti  di  spesa  per  le tipologie di iniziativa elencate
all'Art. 6:

=====================================================================
 Tipologia di iniziativa di cui al punto |
  a): categoria di nave per stazza (GT)  |         Massimale
=====================================================================
< o = a 7 GT                             |euro 11.000/GT + euro 2.000
---------------------------------------------------------------------
> 7 GT                                   |euro  79.000
---------------------------------------------------------------------
tipologie di iniziativa di cui ai  punti |
b), c) e d)                              |euro 200.000
---------------------------------------------------------------------
tipologie di iniziativa di cui ai  punti |
e) ed f)                                 |euro 150.000
---------------------------------------------------------------------
tipologie di iniziativa di cui ai  punti |
g), h) ed i)                             |euro 220.000
---------------------------------------------------------------------
tipologie di iniziativa di cui ai  punti |
j) e k)                                  |euro 220.000

    2.  Nell'ambito  dei  limiti  di spesa sopra esposti sono incluse
anche  le  spese generali fino al 12% dell'importo dei lavori e degli
acquisti  realizzati.  A  tale  titolo  sono  ammesse le parcelle dei
tecnici  incaricati  della  redazione  degli atti progettuali e delle
perizie  richieste  a  corredo  delle  domande  di finanziamento e di
liquidazione del contributo.
    3.  In  caso  di spesa amimissibile superiore ai limiti di cui al
comma 1,  il  contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla
spesa  ammissibile il valore limite determinato per ogni tipologia di
iniziativa.
    4.  Non sono ammesse a finanziamento le istanze che prevedono una
spesa  ammissibile  inferiore  a 10.000 euro per le iniziative di cui
all'Art.  6,  comma 1,  lettera a)  e  a  25.000 euro per le restanti
iniziative previste dal medesimo articolo.
                               Art. 9.
     Realizzazione delle iniziative e varianti agli investimenti
    1.  Non  sono ammissibili a contributo i lavori e gli acquisti la
cui  realizzazione  e/o  esecuzione  abbia avuto inizio anteriormente
alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.
    2.  Eventuali  richieste  di  varianti  tecniche sostanziali, che
rispettino  le finalita' dell'intervento ammesso a contributo, devono
essere  presentate  preventivamente  alla  Direzione centrale risorse
agricole,   naturali,   forestali  e  montagna  -  Servizio  pesca  e
acquacoltura  -  corredate  dagli  elaborati  progettuali di massima,
computo  metrico  estimativo  in  caso di opere edili e preventivi di
spesa. Ove sia necessario ai fini dell'istruttoria, il servizio pesca
e acquacoltura puo' richiedere documentazione tecnica integrativa per
la valutazione delle varianti proposte.
    3.  Le  varianti non possono comportare in nessun caso un aumento
del contributo concesso.
    4.  Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o
di  acquisti  che  eccedano  del  10%  l'importo  di  spesa giudicato
ammissibile  in  sede  di  istruttoria  preventiva.  Le  varianti che
comportano  una diminuzione della dimensione finanziaria del progetto
che superi la percentuale del 30% sono inammissibili.
    5.  La  richiesta di variante tecnica e' sottoposta all'emissione
di   un   decreto  da  parte  del  direttore  del  servizio  pesca  e
acquacoltura  della  Direzione  centrale  risorse agricole, naturali,
forestali e montagna.
    6.  I  lavori  di  realizzazione  dell'iniziativa  ed  i relativi
acquisiti  devono  essere  completati  entro  il termine previsto dal
provvedimento di concessione.
                              Art. 10.
                Liquidazione dei contributi concessi
    1.   Con   il  provvedimento  di  concessione  del  contributo  o
successivamente  ad  esso, puo' venire somministrata, a richiesta del
beneficiario,  un'erogazione in via anticipata sino al limite massimo
del  70%  dell'ammontare  complessivo  del contributo medesimo previa
presentazione  di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa
di   importo   almeno   pari  alla  somma  da  erogare.  La  garanzia
fideiussoria  viene  svincolata successivamente all'erogazione finale
del contributo.
    2.  Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il
beneficiario   deve   presentare  domanda  di  verifica  di  avvenuta
ultimazione degli investimenti.
    3.   La   domanda  di  verifica  di  avvenuta  ultimazione  degli
investimenti  deve  essere  corredata, per la tipologia di iniziativa
indicata   nell'Art.   6,   comma 1,   lettera.  a),  dalla  seguente
documentazione:
      a) perizia   giurata   redatta  da  un  tecnico  navale  ovvero
certificazione  del  R.I.Na.  attestante  la  rispondenza  dei  costi
sostenuti  a  quelli  previsti  dal  progetto  approvato,  ovvero  le
variazioni  con  le  relative  motivazioni,  la  congruita' dei costi
sostenuti,  il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel
progetto, gli estremi identificativi (costruttore, modello, numero di
matricola) degli impianti, macchinari e attrezzature acquistate;
      b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti,
agli acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature,
corredate  da  idonea  documentazione  attestante  il pagamento delle
stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o
circolari  non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo
ed il nominativo del percepente);
      c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono
ragioni di credito a favore del fornitore;
      d) rapporto   di  visita  del  R.I.Na.  o  di  altro  organismo
riconosciuto  ai  sensi  della  direttiva  94/57/CE, modificata dalla
direttiva  97/58/CE  ovvero  attestazione del tecnico navale circa la
non obbligatorieta' della visita R.I.Na.
    4.   La   domanda  di  verifica  di  avvenuta  ultimazione  degli
investimenti  deve  essere  corredata, per le tipologie di iniziative
indicate  nell'Art.  6,  comma 1,  lettera da  b) a k) dalla seguente
documentazione:
      a) consuntivo  di  spesa,  a  firma  di  un  tecnico abilitato,
redatto in forma analitica, sulla base delle quantita' effettivamente
eseguite nonche' dei prezzi unitari approvati in fase preventiva;
      b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti,
agli  acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature
corredate  da  idonea  documentazione  attestante  il pagamento delle
stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o
circolari  non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo
ed il nominativo del percepente);
      c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono
ragioni di credito a favore del fornitore;
      d) rendiconto  degli  eventuali  lavori  eseguiti  in  economia
redatto  sulla  base  del  consuntivo dei lavori e conformemente alle
quantita'  effettivamente  eseguite  e ai prezzi unitari approvati in
fase preventiva per detti lavori;
      e) certificato   di  regolare  esecuzione  dei  lavori  laddove
previsto  dalla  specifica  tipologia dell'investimento e copia della
domanda di agibilita' dove richiesta.
    5.  La mancata presentazione della domanda e della documentazione
prescritta  entro  i  termini  indicati  nel  decreto  di concessione
comporta,   in  assenza  di  cause  di  forza maggiore  in  grado  di
giustificare  il  mancato  rispetto dei termini medesimi, l'avvio del
procedimento di revoca del contributo.
    6.  La  sospensione  o  la revoca del contributo vengono altresi'
disposte  a  fronte  di  procedure  concorsuali  cosi'  come previsto
dall'Art. 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                              Art. 11.
                            V i n c o l i
    1.   Gli   investimenti  effettuati  usufruendo  dell'aiuto  sono
sottoposti  a  divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente
alla  prevista destinazione d'uso per una durata di cinque anni dalla
data di verifica dell'avvenuta realizzazione.
    2.  Per la tipologia di iniziativa indicata con la lettera a) nel
primo  comma dell'Art.  6, i divieti e vincoli di cui al comma 1 sono
annotati  a  cura  dell'Ufficio  d'iscrizione della nave nei registri
marittimi.
                              Art. 12.
                            R i n u n c e
    1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario e' tenuto:
      a) a  dare sollecita comunicazione al competente servizio pesca
e  acquacoltura  della direzione centrale risorse agricole, naturali,
forestali   e   montagna   con  lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento;
      b) a  provvedere,  ai  sensi  di legge, alla restituzione delle
somme  eventualmente  gia' percepite e degli interessi maturati sulle
medesime,  calcolati secondo le modalita' previste dall'Art. 49 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
                              Art. 13.
                          C o n t r o l l i
    1.  In  qualsiasi  momento  possono  essere  disposti ispezioni e
controlli,  in  relazione  agli  incentivi  concessi,  allo  scopo di
verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli
obblighi  previsti  dal provvedimento di concessione e la veridicita'
delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.
    2.  Il  servizio  pesca  e  acquacoltura della direzione centrale
risorse   agricole,   naturali,   forestali  e  montagna  provvede  a
verificare  il  rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto
dell'intervento   attraverso  accertamenti  da  esperire  secondo  le
modalita'  previste  dall'Art.  7,  comma 25,  della  legge regionale
15 maggio 2002, n. 13.
                              Art. 14.
                            Norme finali
    1.  Per quanto non indicato dal presente regolamento si applicano
le  disposizioni previste della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni.
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.