Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dall'Art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'Art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' applicative degli aiuti in materia di pesca ed acquacoltura previsti dall'Art. 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall'Art. 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 che l'Amministrazione regionale pone in essere ai sensi dell'Art. 7, commi 22, 23 e 24 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Sono beneficiari degli aiuti le imprese, singole o associate, che esercitano direttamente: a) l'attivita' di pesca marittima e che siano iscritte nei registri delle imprese di pesca tenuti presso le Capitanerie di porto di Trieste o Monfalcone; b) l'allevamento delle specie ittiche in acque dolci, salmastre e marine, cosi' come definito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102, con unita' tecnico economica situata nella Regione; c) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti della pesca. 2. I conti economici delle imprese di cui al comma 1 devono risultare con un saldo positivo o a pareggio per almeno due esercizi nel triennio antecedente alla presentazione delle domande. Qualora le imprese siano costituite da meno di tre anni i conti economici devono risultare con un saldo positivo o a pareggio in almeno un esercizio antecedente alla domanda. Art. 3. Determinazione del livello dell'aiuto 1. Il livello dell'aiuto e' pari al 40% della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande nei limiti di cui all'Art. 8. 2. Il livello dell'aiuto cosi' calcolato non deve superare, in equivalente sovvenzione, il tasso totale dei sussidi nazionali e comunitari consentiti a norma dell'allegato IV del Regolamento (CE) n.2792/1999, cosi' come previsto dalle «Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 19/05 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C 19 del 20 gennaio 2001). Art. 4. Interventi ammissibili 1. Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie: a) ammodernamento di pescherecci, che abbiano almeno cinque anni di eta', relativo al miglioramento della sicurezza, alla qualita' sanitaria del prodotto, alle condizioni di lavoro e di vita a bordo, all'applicazione di tecniche di pesca piu' selettive, alla dotazione del sistema di controllo SCP a bordo per i soli pescherecci di eta' inferiore a cinque anni, senza che cio' comporti conseguenze sulla capacita' dell'imbarcazione in termini di stazza e di tonnellaggio e senza che cio' accresca l'efficacia delle attrezzature di pesca; b) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci per la riproduzione e/o crescita di pesci, crostacei e molluschi o altri organismi acquatici; c) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di impianti a terra per la raccolta, la depurazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti e degli scarti dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura; d) costruzione, ampliamento e/o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonche' per la fabbricazione di ghiaccio, per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca. Art. 5. Interventi non ammissibili 1. Sono in ogni caso esclusi investimenti concernenti: a) l'acquisto di terreni; b) gli interventi di ordinaria manutenzione dei fabbricati; c) gli interventi di ordinaria manutenzione negli impianti di acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci; d) gli interventi di ordinaria manutenzione sulle imbarcazioni; e) le attrezzature non indispensabili all'attivita' del peschereccio e per il miglioramento della qualita' della vita degli equipaggi a bordo; f) i materiali e le attrezzature usate; g) l'acquisto di motori per la propulsione dei natanti; h) la revisione e riparazione del motore e degli impianti, attrezzature e macchinari delle imbarcazioni; i) l'acquisto di materiale non durevole; j) la sostituzione degli attrezzi da pesca; k) avannotti, seme e giovanili; l) il commercio al dettaglio; m) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano. Art. 6. P r i o r i t a' 1. Alle domande ammissibili verra' attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificita' tecniche dei progetti: Tipologia di iniziativa - Punti: a) ammodernamento di pescherecci che abbiano almeno cinque anni di eta', relativo al miglioramento della sicurezza, qualita' sanitaria del prodotto, condizioni di lavoro e di vita a bordo, applicazione di tecniche di pesca piu' selettive, dotazione del sistema di controllo SCP a bordo per i soli pescherecci di eta' inferiore a cinque anni, senza che cio' comporti conseguenze sulla capacita' dell'imbarcazione in termini di stazza e di tonnellaggio e senza che cio' accresca l'efficacia delle attrezzature di pesca: punti 10; b) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti di acquacoltura in acque dolci: punti 9; c) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti di acquacoltura in acque salmastre (vallicoltura): punti 9; d) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti di acquacoltura in acque marine: punti 9; e) miglioramento ed eventuale ampliamento di impianti a terra per la raccolta, la depurazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti e degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: punti 8; f) miglioramento ed eventuale ampliamento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonche' per la fabbricazione di ghiaccio, per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca: punti 7; g) costruzione di impianti di acquacoltura in acque dolci: punti 6; h) costruzione di impianti di acquacoltura in acque salmastre: punti 6; i) costruzione di impianti di acquacoltura in acque marine: punti 6; j) costruzione di impianti a terra, per la raccolta, la depurazione, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti e degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: punti 5; k) costruzione di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonche' per la fabbricazione di ghiaccio, per l'istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti ed attrezzature di pesca: punti 4. 2. Le domande potranno comprendere solamente una tipologia di iniziativa fra quelle indicate al comma 1. 3. A parita' di punteggio, alle domande saranno attribuiti 0,01 punti per ciascuna unita' lavorativa dipendente regolarmente assunta a tempo indeterminato in servizio alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. 4. A parita' di punteggio, alle domande che prevedono interventi per il miglioramento ed ampliamento degli allevamenti ittici estensivi e semi intensivi saranno attribuiti 0,05 punti. 5. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento e' affidata al servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo e alla predisposizione di apposito decreto del direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, riportante i dati relativi alla graduatoria medesima. Art. 7. Modalita' per la richiesta dei contributi 1. Le imprese che intendono effettuare investimenti aventi la tipologia indicata all'Art. 6 trasmettono a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura - via A. Caccia, 17 - 33100 Udine, apposita domanda di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. 2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso: a) il servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; b) gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio; c) il sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia: www.regione.fvg.it 3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione: a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali in caso di societa', e l'esercizio dell'attivita' inerente le provvidenze previste dal presente regolamento ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di pesca di cui all'Art. 11 della legge n. 963/1965 nel caso di istanze presentate da imprese di pesca e di maricoltura ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine alle capacita' finanziarie del richiedente a sostenere il costo della realizzazione del progetto; d) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine alla chiusura dei conti economici dell'impresa con un saldo positivo o a pareggio per almeno due esercizi nel triennio antecedente alla presentazione della domanda. Qualora le imprese siano costituite da meno di tre anni, la dichiarazione dovra' riguardare lo stato positivo o a pareggio del conto economico di almeno un esercizio antecedente alla domanda. 4. Per la tipologia di iniziativa indicata nell'Art. 6, comma 1, lettera a), deve essere inoltre allegata la seguente documentazione: a) descrizione dell'imbarcazione sottoscritta dal richiedente e convalidata dall'Autorita' marittima secondo la modulistica reperibile con il modulo di domanda; b) progetto di ammodernamento dell'imbarcazione nonche' relazione tecnica con l'elenco dettagliato degli interventi riportante i costi unitari e le quantita' nonche' il relativo quadro riepilogativo di spesa, redatti da un tecnico navale abilitato. Nella relazione devono essere evidenziati gli elementi di conformita' alle condizioni di ammissione indicate nell'Art. 6, comma 1, lettera a); c) preventivo del cantiere per i lavori da eseguire e preventivi di almeno due diverse ditte specializzate per i macchinari e le attrezzature da acquistare. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari e' sufficiente la dichiarazione del tecnico navale circa l'impossibilita' di produrre piu' di un preventivo; d) dichiarazione del proprietario dell'imbarcazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora la domanda venga presentata dalla societa' armatrice non proprietaria dell'imbarcazione oggetto di intervento, da cui risulti: 1) che a carico della ditta proprietaria non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata ne' fallimento; 2) che la ditta armatrice e' stata autorizzata a realizzare il progetto di ammodernamento per la spesa preventivata indicata alla lettera c); 3) che per la realizzazione dell' ammodernamento non sono stati ottenuti altri interventi di sostegno pubblico; 4) che negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi per l'ammodernamento della stessa imbarcazione ovvero per altri interventi effettuati sono stati ottenuti contributi (indicazione della natura dell'ammodernamento e degli importi di contributo ottenuti); 5) l'impegno a non sostituire l'impresa armatrice durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazione del contributo; 6) il consenso alla trascrizione nei registri marittimi dei vincoli quinquennali, di cui all'Art. 9, comma 2, gravanti sul motopeschereccio. 5. Per le tipologie di iniziativa indicate nell'Art. 6, comma 1, lettere da b) a k), deve essere inoltre allegata la seguente documentazione: a) relazione descrittiva delle opere da realizzare con indicazione degli obiettivi perseguiti, dei tempi realizzativi previsti, della sussistenza di eventuali condizioni di deroga applicabili in materia di requisiti di ambiente ed igiene, della previsione di occupazione finale, e di quant'altro necessario alla definizione dell'iniziativa, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato; b) computo metrico estimativo analitico, con eventuale indicazione dei lavori da eseguirsi in economia, sottoscritto da un tecnico abilitato; c) elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato; d) preventivi di spesa di almeno due diverse ditte specializzate per la fornitura di impianti e/o attrezzature e materiali. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari e' sufficiente l'autocertificazione attestante l'impossibilita' di produrre piu' di un preventivo; e) concessione edilizia e/o altre eventuali autorizzazioni amministrative necessarie ai fini della realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo; f) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'identificazione dei fondi e degli impianti interessati alle opere e alla disponibilita' degli stessi. Art. 8. Limiti di spesa 1. Al fine del riconoscimento del contributo sono determinati i seguenti limiti di spesa per le tipologie di iniziativa elencate all'Art. 6: ===================================================================== Tipologia di iniziativa di cui al punto | a): categoria di nave per stazza (GT) | Massimale ===================================================================== < o = a 7 GT |euro 11.000/GT + euro 2.000 --------------------------------------------------------------------- > 7 GT |euro 79.000 --------------------------------------------------------------------- tipologie di iniziativa di cui ai punti | b), c) e d) |euro 200.000 --------------------------------------------------------------------- tipologie di iniziativa di cui ai punti | e) ed f) |euro 150.000 --------------------------------------------------------------------- tipologie di iniziativa di cui ai punti | g), h) ed i) |euro 220.000 --------------------------------------------------------------------- tipologie di iniziativa di cui ai punti | j) e k) |euro 220.000 2. Nell'ambito dei limiti di spesa sopra esposti sono incluse anche le spese generali fino al 12% dell'importo dei lavori e degli acquisti realizzati. A tale titolo sono ammesse le parcelle dei tecnici incaricati della redazione degli atti progettuali e delle perizie richieste a corredo delle domande di finanziamento e di liquidazione del contributo. 3. In caso di spesa amimissibile superiore ai limiti di cui al comma 1, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite determinato per ogni tipologia di iniziativa. 4. Non sono ammesse a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 10.000 euro per le iniziative di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a) e a 25.000 euro per le restanti iniziative previste dal medesimo articolo. Art. 9. Realizzazione delle iniziative e varianti agli investimenti 1. Non sono ammissibili a contributo i lavori e gli acquisti la cui realizzazione e/o esecuzione abbia avuto inizio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. 2. Eventuali richieste di varianti tecniche sostanziali, che rispettino le finalita' dell'intervento ammesso a contributo, devono essere presentate preventivamente alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio pesca e acquacoltura - corredate dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo in caso di opere edili e preventivi di spesa. Ove sia necessario ai fini dell'istruttoria, il servizio pesca e acquacoltura puo' richiedere documentazione tecnica integrativa per la valutazione delle varianti proposte. 3. Le varianti non possono comportare in nessun caso un aumento del contributo concesso. 4. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva. Le varianti che comportano una diminuzione della dimensione finanziaria del progetto che superi la percentuale del 30% sono inammissibili. 5. La richiesta di variante tecnica e' sottoposta all'emissione di un decreto da parte del direttore del servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. 6. I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisiti devono essere completati entro il termine previsto dal provvedimento di concessione. Art. 10. Liquidazione dei contributi concessi 1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, puo' venire somministrata, a richiesta del beneficiario, un'erogazione in via anticipata sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. La garanzia fideiussoria viene svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo. 2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti. 3. La domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti deve essere corredata, per la tipologia di iniziativa indicata nell'Art. 6, comma 1, lettera. a), dalla seguente documentazione: a) perizia giurata redatta da un tecnico navale ovvero certificazione del R.I.Na. attestante la rispondenza dei costi sostenuti a quelli previsti dal progetto approvato, ovvero le variazioni con le relative motivazioni, la congruita' dei costi sostenuti, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto, gli estremi identificativi (costruttore, modello, numero di matricola) degli impianti, macchinari e attrezzature acquistate; b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti, agli acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature, corredate da idonea documentazione attestante il pagamento delle stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o circolari non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo ed il nominativo del percepente); c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore; d) rapporto di visita del R.I.Na. o di altro organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE ovvero attestazione del tecnico navale circa la non obbligatorieta' della visita R.I.Na. 4. La domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti deve essere corredata, per le tipologie di iniziative indicate nell'Art. 6, comma 1, lettera da b) a k) dalla seguente documentazione: a) consuntivo di spesa, a firma di un tecnico abilitato, redatto in forma analitica, sulla base delle quantita' effettivamente eseguite nonche' dei prezzi unitari approvati in fase preventiva; b) fatture debitamente quietanzate relative ai lavori eseguiti, agli acquisti ovvero forniture di impianti macchinari e attrezzature corredate da idonea documentazione attestante il pagamento delle stesse (estratto conto bancario, bonifico, copia di assegni bancari o circolari non trasferibili dai quali si evinca chiaramente l'importo ed il nominativo del percepente); c) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore; d) rendiconto degli eventuali lavori eseguiti in economia redatto sulla base del consuntivo dei lavori e conformemente alle quantita' effettivamente eseguite e ai prezzi unitari approvati in fase preventiva per detti lavori; e) certificato di regolare esecuzione dei lavori laddove previsto dalla specifica tipologia dell'investimento e copia della domanda di agibilita' dove richiesta. 5. La mancata presentazione della domanda e della documentazione prescritta entro i termini indicati nel decreto di concessione comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo. 6. La sospensione o la revoca del contributo vengono altresi' disposte a fronte di procedure concorsuali cosi' come previsto dall'Art. 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 11. V i n c o l i 1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso per una durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione. 2. Per la tipologia di iniziativa indicata con la lettera a) nel primo comma dell'Art. 6, i divieti e vincoli di cui al comma 1 sono annotati a cura dell'Ufficio d'iscrizione della nave nei registri marittimi. Art. 12. R i n u n c e 1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario e' tenuto: a) a dare sollecita comunicazione al competente servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente gia' percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalita' previste dall'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Art. 13. C o n t r o l l i 1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario. 2. Il servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'intervento attraverso accertamenti da esperire secondo le modalita' previste dall'Art. 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. Art. 14. Norme finali 1. Per quanto non indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.