(Pubblicata nel 1° supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, n. 51 del 17 dicembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in coerenza con la normativa statale, ed in particolare con la legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), disciplina un sistema di interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.