Art. 10. Personale degli ISU 1. Gli attuali dipendenti degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) sono trasferiti alle rispettive universita' di riferimento o a consorzi pubblici anche interuniversitari o a soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario dalle stesse costituiti, con i tempi e le modalita' definiti nelle convenzioni. Agli stessi dipendenti e' garantito il perdunante mantenimento negli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro di cui all'Art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 manzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, dipendenti degli ISU trasferiti alle universita' acquisiscono lo stato giuridico ed economico del comparto universita' e mantengono i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla data di trasferimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, nelle modalita' dell'assegno ad personam non riassorbibile. 3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, gli statuti del consorzi o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario devono espressamente prevedere la presenza del ruolo speciale con le garanzie di cui al comma 1. 4. A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato nei ruoli speciali di cui al comma 3, e' assicurato il mantenimento, cosi' come in essere all'atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuita', della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) regioni - autonomie locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell'orario di lavoro, nonche' delle mansioni svolte. Eventuali modifiche della sede e dell'orario di lavoro, nonche' delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e razionalizzare l'organizzazione dei servizi del diritto allo studio universitario, devono essere definite d'intesa con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) secondo le modalita' previste dal C.C.N.L. in vigore. 5. Nel caso di non costituzione o scioglimento del consorzio o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, il personale del ruolo speciale e' trasferito alle universita' con le modalita' e le garanzie di cui al comma 2. 6. Per il personale di qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso gli ISU valgono le tutele di cui al presente articolo.