Art. 10.
                         Personale degli ISU
    1.  Gli  attuali  dipendenti  degli  Istituti per il diritto allo
studio   universitario   (ISU)   sono   trasferiti   alle  rispettive
universita'    di   riferimento   o   a   consorzi   pubblici   anche
interuniversitari o a soggetti pubblici istituiti per la gestione del
diritto  allo  studio  universitario  dalle  stesse costituiti, con i
tempi   e  le  modalita'  definiti  nelle  convenzioni.  Agli  stessi
dipendenti  e'  garantito  il perdunante mantenimento negli ambiti di
applicazione  dei  rapporti di lavoro di cui all'Art. 1, comma 1, del
decreto   legislativo   30   manzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
    2.  Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma 1,
dipendenti  degli  ISU  trasferiti  alle  universita' acquisiscono lo
stato  giuridico ed economico del comparto universita' e mantengono i
trattamenti  economici  fondamentali  ed  accessori in godimento alla
data  di  trasferimento,  ivi compreso quello derivante da specifiche
norme   di   leggi   regionali   e  dalla  contrattazione  decentrata
integrativa  regionale,  nelle modalita' dell'assegno ad personam non
riassorbibile.
    3.  Ai  fini  dell'attuazione  di quanto previsto al comma 1, gli
statuti  del  consorzi  o  dei  soggetti  pubblici  costituiti per la
gestione  del  diritto allo studio universitario devono espressamente
prevedere  la  presenza  del ruolo speciale con le garanzie di cui al
comma 1.
    4. A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato
nei  ruoli speciali di cui al comma 3, e' assicurato il mantenimento,
cosi'  come  in  essere  all'atto  del  trasferimento  stesso,  senza
soluzione  di continuita', della categoria, della posizione economica
e  del  profilo  professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del
Contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  (C.C.N.L.)  regioni  -
autonomie  locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed
economico  in  godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche
norme   di   leggi   regionali   e  dalla  contrattazione  decentrata
integrativa  regionale,  della  sede e dell'orario di lavoro, nonche'
delle  mansioni  svolte. Eventuali modifiche della sede e dell'orario
di lavoro, nonche' delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e
razionalizzare  l'organizzazione  dei servizi del diritto allo studio
universitario,  devono essere definite d'intesa con le organizzazioni
sindacali  (OO.SS.)  secondo  le  modalita'  previste dal C.C.N.L. in
vigore.
    5.  Nel  caso  di non costituzione o scioglimento del consorzio o
dei  soggetti  pubblici  costituiti  per la gestione del diritto allo
studio  universitario,  il personale del ruolo speciale e' trasferito
alle universita' con le modalita' e le garanzie di cui al comma 2.
    6.  Per  il  personale  di  qualifica dirigenziale attualmente in
servizio  presso  gli  ISU  valgono  le  tutele  di  cui  al presente
articolo.