Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi degli ISU cessano dalle loro funzioni, ad eccezione dei collegi dei revisori dei conti. Dalla stessa data, i presidenti di ciascun ISU, nonche' i presidenti dei collegi commissariali, ove costituiti, assumono la funzione di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l'adozione degli atti necessari ed urgenti. I commissari hanno altresi' il compito di predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione sul personale e sulla consistenza e destinazione d'uso del patrimonio degli ISU, nonche' un rendiconto che rappresenti le attivita' e passivita' degli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare alla giunta regionale per l'approvazione. 2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia, avvalendosi del supporto dei commissari straordinari, predispone le convenzioni di cui all'Art. 9 per la relativa sottoscrizione. Entro la stessa data, la Regione, le universita' e le OO.SS. maggiormente rappresentative definiscono, con apposito accordo, le modalita' di inserimento del personale degli ISU nelle universita' o nei soggetti pubblici o nei consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario. 3. Entro il giorno venti del mese successivo alla sottoscrizione delle convenzioni, i commissari straordinari presentano alla giunta regionale le risultanze della gestione commissariale, con gli elenchi definitivi del personale, dei beni mobili ed immobili, nonche' un rendiconto che rappresenti le attivita' e passivita' degli ISU. La giunta regionale, con proprie deliberazioni e nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni, approva le risultanze e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni stesse: a) assegna il personale alle universita' o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, in base all'accordo di cui al comma 2; b) concede agli stessi gli immobili, i beni mobili e le attrezzature destinati all'esercizio delle attivita' connesse all'erogazione dei servizi di diritto allo studio, ivi compresi quelli di cui al comma 4. 4. Gli immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprieta' dei singoli ISU confluiscono nel patrimonio regionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. 5. I commissari straordinari rimangono in carica fino all'ultimo giorno del mese di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. 6. Gli ISU sono soppressi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. Dalla stessa data, le universita' o i soggetti pubblici o i consorzi pubblici interuniversitari da loro istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.