Art. 11.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, gli
organi  degli  ISU  cessano  dalle  loro  funzioni,  ad eccezione dei
collegi  dei  revisori  dei conti. Dalla stessa data, i presidenti di
ciascun  ISU,  nonche'  i  presidenti  dei collegi commissariali, ove
costituiti,  assumono  la  funzione di commissari straordinari per il
disbrigo  degli  affari correnti e l'adozione degli atti necessari ed
urgenti. I commissari hanno altresi' il compito di predisporre, entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, una
ricognizione  sul  personale e sulla consistenza e destinazione d'uso
del  patrimonio  degli  ISU, nonche' un rendiconto che rappresenti le
attivita'  e  passivita'  degli stessi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  da  presentare  alla  giunta  regionale  per
l'approvazione.
    2.  Entro  trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di
cui  al  comma  1,  il  direttore  generale  competente  in  materia,
avvalendosi  del  supporto dei commissari straordinari, predispone le
convenzioni  di  cui all'Art. 9 per la relativa sottoscrizione. Entro
la  stessa  data, la Regione, le universita' e le OO.SS. maggiormente
rappresentative  definiscono,  con  apposito accordo, le modalita' di
inserimento  del personale degli ISU nelle universita' o nei soggetti
pubblici o nei consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti
per la gestione del diritto allo studio universitario.
    3.  Entro il giorno venti del mese successivo alla sottoscrizione
delle  convenzioni,  i commissari straordinari presentano alla giunta
regionale le risultanze della gestione commissariale, con gli elenchi
definitivi  del  personale,  dei  beni mobili ed immobili, nonche' un
rendiconto  che  rappresenti  le attivita' e passivita' degli ISU. La
giunta  regionale, con proprie deliberazioni e nel rispetto di quanto
stabilito  nelle  convenzioni, approva le risultanze e con decorrenza
dal   primo   giorno   del  mese  successivo  all'approvazione  delle
deliberazioni stesse:
      a) assegna il personale alle universita' o ai soggetti pubblici
o  ai  consorzi  pubblici interuniversitari da loro costituiti per la
gestione  del  diritto allo studio universitario, in base all'accordo
di cui al comma 2;
      b) concede  agli  stessi  gli  immobili,  i  beni  mobili  e le
attrezzature   destinati   all'esercizio   delle  attivita'  connesse
all'erogazione  dei  servizi  di  diritto  allo  studio, ivi compresi
quelli di cui al comma 4.
    4.  Gli  immobili,  i beni mobili e le attrezzature di proprieta'
dei singoli ISU confluiscono nel patrimonio regionale a decorrere dal
primo  giorno  del  mese  successivo  alla data di approvazione delle
deliberazioni di cui al comma 3.
    5.  I commissari straordinari rimangono in carica fino all'ultimo
giorno  del  mese di approvazione delle deliberazioni di cui al comma
3.
    6.  Gli  ISU sono soppressi a decorrere dal primo giorno del mese
successivo  all'approvazione  delle  deliberazioni di cui al comma 3.
Dalla  stessa data, le universita' o i soggetti pubblici o i consorzi
pubblici  interuniversitari  da  loro  istituiti  per la gestione del
diritto  allo  studio  universitario  subentrano  in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi.