Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. La Regione garantisce in rapporto al numero complessivo del personale dei disciolti ISU inquadrato nel ruolo speciale e per il tempo in cui permangono i singoli rapporti di lavoro, le risorse necessarie ad assicurare, alle universita' o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici di cui all'Art. 10, commi 2, 3 e 4, nonche' quelle correlate ai futuri incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali per la parte fondanentale ed accessoria. 2. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui al comma 1, all'Art. 3, comma 1, lettera b), all'Art. 7, comma 1, all'Art. 9, comma 1, lettera c) e all'Art. 10, si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» dello stato di previsione delle spese del bilanclo per l'esercizio finanziario 2005 e successivi. 3. Alle spese riguardanti gli interventi regionali per le azioni di sostegno economico agli studenti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio», utilizzando i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'UPB 1.1.2. «Tasse». 4. Alle spese riguandanti gli interventi regionali di cui all'Art. 3, comma 1, lettera d), all'Art. 3, comma 2 e all'art. 5, commi 3 e 4, si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.1.2.73 «Promozione, miglionamento e qualificazione del sistema educativo ed universitario» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi. 5. Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), si provvcde con le somme stanziate all'UPB 5.0.4.0.2.237 «Programmi operativi relativi al F.S.E.» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservane come legge della Regione Lombardia. Milano, 13 dicembre 2004 FORMIGONI Approvata con delibenazione del consiglio negionale n. VII/1115 del 29 novembre 2004