Art. 2.
                           P r i n c i p i
    1.  L'attivita'  regionale  di  sostegno  al  diritto allo studio
universitario, come concordata nell'intesa per il diritto allo studio
universitario  tra  la  Regione  e  le  universita'  della  Lombardia
sottoscritta l'8 aprile 2004, e' improntata ai seguenti principi:
      a) liberta' di scelta dello studente, nell'ambito di un sistema
basato sulla certificazione di qualita';
      b) valorizzazione della sussidiarieta';
      c) valorizzazione   dell'autonomia   delle  universita',  delle
istituzioni   dell'AFAM   e  delle  scuole  superiori  per  mediatori
linguistici   e   sostegno   alla   concorrenzialita'   del   sistema
universitario lombardo;
      d) valorizzazione      dell'interazione      tra     formazione
universitaria,  AFAM e formazione per mediatori linguistici e mercato
del lavoro;
      e) riconoscimento    delle   universita',   delle   istituzioni
dell'AFAM  e  delle  scuole superiori per mediatori linguistici quali
soggetti attuatori degli interventi per il diritto allo studio;
      f) garantire  forme  di controllo, da parte degli studenti, sul
livello  dei  servizi  offerti  e  sull'efficacia  dell'attivita'  di
gestione degli stessi.