Art. 3.
                    Interventi e loro destinatari
    1.  Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio
universitario  le  prestazioni  a  domanda individuale attribuite per
concorso  e le prestazioni destinate alla generalita' degli studenti,
favorendo  la  partecipazione  degli  studenti diversamente abili, da
realizzarsi attraverso:
      a) la  predisposizione  di  azioni  di  sostegno economico agli
studenti  volte  ad  agevolare  il conseguimento del titolo di studio
entro la durata legale del corso frequentato;
      b) il  sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo
luogo  attraverso  le  strutture di proprieta' o nella disponibilita'
delle   universita',  delle  istituzioni  dell'AFAM  e  delle  scuole
superiori per mediatori linguistici, purche' rispondenti ai requisiti
di qualita' di cui all'Art. 4;
      c) il  sostegno  alla  partecipazione  a  percorsi formativi di
eccellenza   e  a  programmi  volti  ad  incrementare  le  conoscenze
acquisite  nel periodo di formazione universitaria, AFAM e formazione
per  mediatori  linguistici,  tramite esperienze di studio o di stage
all'estero;
      d) la  diffusione  delle informazioni relative all'ingresso nel
sistema  delle  universita',  dell'AFAM  e delle scuole superiori per
mediatori  linguistici,  alle  sue  caratteristiche  e  ai  possibili
sbocchi   professionali,  in  accordo  con  le  universita',  con  le
istituzioni  dell'AFAM  e  con  le  scuole  superiori  per  mediatori
linguistici, e fatte comunque salve le loro autonome iniziative.
    2.  Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario
possono  essere  individuati  dalla  Regione in collaborazione con le
universita',  con  le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori
per   mediatori  linguistici  e,  in  particolare,  con  le  relative
rappresentanze studentesche.
    3.  Gli  interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli
studenti   iscritti:   ai  corsi  di  laurea,  laurea  specialistica,
dottorato  di  ricerca  e diplomi di specializzazione, con esclusione
dei  diplomi  di specializzazione dell'area medica, delle universita'
aventi  sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di
perfezionamento  e  di  specializzazione delle istituzioni dell'AFAM,
aventi  sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per
mediatori  linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli
universitari, aventi sede legale in Lombardia.
    4.  Gli  interventi  a  sostegno  del diritto allo studio per gli
studenti  dei corsi delle universita' lombarde svolti in sedi ubicate
in  altre  regioni  sono  disciplinati mediante intese tra la Regione
Lombardia, le universita' e le regioni interessate.