Art. 4. Qualita' dei servizi 1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con apposito provvedimento i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private. Tali requisiti qualitativi sono definiti con riferimento alle prestazioni e ai processi di erogazione dei servizi e per singola tipologia di servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle decentrate. Il provvedimento stabilisce altresi' le procedure per la certificazione di qualita' adottando i parametri definiti dall'Unione europea. 2. Le universita', le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a coloro che aderiscono al loro progetto formativo le strutture di cui hanno la proprieta' o la disponibilita', secondo modalita' previste nelle convenzioni di cui all'Art. 9.