Art. 5. Programmazione e valutazione degli interventi 1. Il consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta della giunta regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio universitario individuando: a) gli obiettivi generali da conseguire; b) le priorita' nell'attivazione degli interventi; c) le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalita' degli studenti. 2. La giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, definisce annualmente: a) i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie; b) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, nel rispetto della normativa nazionale in materia; c) l'entita' delle prestazioni in denaro; d) le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi, anche in relazione al tipo di corso di studi. 3. Al fine di rendere uniforme e trasparente la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, la giunta regionale definisce le caratteristiche del sistema di controllo e predispone il sistema informativo nel quale confluiscono i relativi dati. La giunta regionale predispone, inoltre, il modello di contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge. 4. E' istituito presso la direzione generale competente l'Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario al fine di supportare la fase di valutazione e programmazione. 5 La giunta regionale effettua verifiche tese ad accertare la corretta gestione dei servizi. 6. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1, Si osservano le modalita' operative definite con specifici provvedimenti della giunta regionale.