Art. 6. Comitato regionale per il diritto allo studio universitario 1. E' istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da: a) l'assessore competente, che lo presiede; b) il direttone generale competente in materia, o suo delegato; c) i rettori di ogni universita' con sede in Lombardia o delegati delle stesse; d) un rappresentante degli studenti per ogni universita'; e) quattro rappresentanti designati dai legali rappresentanti delle istituzioni che compongono il sistema dell'AFAM; f) un rappresentante delle scuole superiori per mediatori linguistici; g) quattro rappresentanti degli studenti del sistema dell'AFAM; h) un rappresentante degli studenti delle scuole superiori per mediatori linguistici. 2. Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all'Art. 5, comma 2 e ne verifica l'attuazione. 3. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del Comitato sono definite con deliberazione della giunta regionale.