Art. 8. Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario 1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'Art. 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Oggetto della tassa). - 1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle universita' aventi sede legale in Lombardia, nonche' ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.»; b) il comma 1 dell'Art. 61 e' sostituito dal seguente: «1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' versata dagli studenti in un'unica soluzione alle universita' e agli istituti di cui all'Art. 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalita' definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalita' di rimborso di cui al comma 2.».; c) il comma 2 dell'Art. 61 e sostituito dal seguente: «2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso del requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari. d) l'Art. 62 e sostituito dal seguente: «Art. 62. (Determinazione della tassa). - 1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' fissato in Euro 100,00 e puo' essere versato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.»; e) alla fine del comma 1 dell'Art. 63, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'Art. 61, comma 1.»; f) dopo il comma 1 dell'Art. 63 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'Art. 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato..»; g) e' abrogato il comma 2 dell'Art. 63.