Art. 9. Convenzioni con le universita', 1e istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici 1. La Regione stipula con le universita', con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti: a) modalita' di utilizzo degli immobili, dei beni mobili e delle attrezzature finalizzati al diritto allo studio, ferma restando la proprieta' in capo alla Regione, e quantificazione dei relativi oneri a carico delle universita', delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici; b) modalita' di inserimento del personale adibito alla gestione dei servizi per il diritto allo studio; c) durata del periodo di graduale adeguamento dei contributi di gestione e definizione delle relative modalita' di riparto.