Art. 2. Disposizioni in materia di sviluppo economico 1. Alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente: «Riqualificazione dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane»; b) la rubrica dell'Art. 7 e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione delle attivita' artigiane»; c) il comma 1 dell'Art. 7 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, per incentivare la qualificazione delle attivita' artigiane, concede contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per il sostegno di iniziative infrastrutturali intraprese da comuni, singoli od associati, e comunita' montane volte alla modernizzazione e riqualificazione, compreso il miglioramento ambientale, dei sistemi produttivi locali a prevalente presenza di imprese artigiane e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico.»; d) la rubrica dell'Art. 8 e' sostituita dalla seguente: «Iniziative per la realizzazione di infrastrutture e servizi». 2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) sono apportate te seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 3-ter dell'Art. 3 e' sostituita dalla seguente: «d) la realizzazione di progetti basati su tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e infrastrutture di rete anche orientate all'erogazione di servizi, nell'ambito della pubblica amministrazione con ricadute a favore del sistema economico-sociale.»; b) il comma 3-quater dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «3-quater. Nell'ambito dei criteri generali per la valutazione, concessione, erogazione, revoca e controllo dei contributi relativi alle misure di intervento, stabiliti con il provvedimento della giunta regionale di cui al comma 3-ter e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), il direttore generale competente approva il bando attuativo per la presentazione dei progetti. Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale, con le stesse modalita' di cui al comma 3-ter, tenendo conto dei risultati conseguiti. ». 3. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7 dell'Art. 3 e' aggiunto il seguente: «7-bis. La Regione puo' concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici.»; b) dopo il comma 3 dell'Art. 5 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Regione puo' realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 3, comma 2, a tale fine la giunta regionale determina i criteri e le modalita' per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.»; c) dopo il comma 5 dell'Art. 12 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La giunta regionale da' attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10.». 4. Alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 5-bis dell'Art. 3 e' aggiunto il seguente: «5-ter. La giunta regionale e' autorizzata a destinare le risorse non utilizzate entro i termini stabiliti nelle deliberazioni relative alle assegnazioni di contributi di cui al comma 5 per il finanziamento di progetti sperimentali, ivi compresi interventi inseriti in accordi di programma quadro statali, con lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare aspetti specifici ed integrati di sviluppo e tutela del territorio montano.».