Art. 2.
            Disposizioni in materia di sviluppo economico

    1.  Alla  legge  regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli
interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del
comparto   artigiano   in   Lombardia)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      a) la rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente:
      «Riqualificazione  dei  sistemi  produttivi locali a prevalente
presenza di imprese artigiane»;
      b) la rubrica dell'Art. 7 e' sostituita dalla seguente:
      «Qualificazione delle attivita' artigiane»;
      c) il comma 1 dell'Art. 7 e' sostituito dal seguente:
      «1.   La  Regione,  per  incentivare  la  qualificazione  delle
attivita'  artigiane,  concede  contributi fino al 50 per cento della
spesa  ammissibile  per  il  sostegno  di iniziative infrastrutturali
intraprese da comuni, singoli od associati, e comunita' montane volte
alla  modernizzazione  e  riqualificazione, compreso il miglioramento
ambientale,  dei  sistemi  produttivi locali a prevalente presenza di
imprese  artigiane  e alla valorizzazione e sviluppo delle produzioni
dell'artigianato artistico e tipico.»;
      d) la rubrica dell'Art. 8 e' sostituita dalla seguente:
      «Iniziative per la realizzazione di infrastrutture e servizi».
    2.  Alla  legge  regionale  16 dicembre  1996,  n. 35 (interventi
regionali  per  lo  sviluppo  delle imprese minori) sono apportate te
seguenti modifiche:
      a) la  lettera  d)  del  comma  3-ter dell'Art. 3 e' sostituita
dalla seguente:
      «d)   la   realizzazione   di  progetti  basati  su  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (ICT) e infrastrutture di
rete  anche  orientate  all'erogazione  di servizi, nell'ambito della
pubblica   amministrazione   con   ricadute   a  favore  del  sistema
economico-sociale.»;
      b) il comma 3-quater dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «3-quater. Nell'ambito dei criteri generali per la valutazione,
concessione,  erogazione,  revoca e controllo dei contributi relativi
alle  misure  di  intervento,  stabiliti  con  il provvedimento della
giunta  regionale  di  cui  al  comma  3-ter e nel rispetto di quanto
previsto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni
per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese,  a  norma  dell'Art.  4,  comma  4,  lettera c), della legge
15 marzo  1997,  n.  59), il direttore generale competente approva il
bando  attuativo  per  la  presentazione  dei  progetti. Le misure di
intervento  sono  aggiornate  con  cadenza  annuale,  con  le  stesse
modalita'  di  cui  al  comma  3-ter,  tenendo  conto  dei  risultati
conseguiti. ».
    3.  Alla  legge  regionale  14 aprile  2004,  n.  8 (Norme per il
turismo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 7 dell'Art. 3 e' aggiunto il seguente:
      «7-bis.  La  Regione  puo'  concorrere  al  finanziamento degli
interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei
sistemi turistici.»;
      b) dopo il comma 3 dell'Art. 5 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.  La  Regione  puo'  realizzare interventi funzionali al
raggiungimento  delle  finalita'  di  cui all'Art. 3, comma 2, a tale
fine  la  giunta  regionale determina i criteri e le modalita' per la
definizione   dell'interesse  regionale  di  specifici  progetti,  da
attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.»;
      c) dopo il comma 5 dell'Art. 12 e' aggiunto il seguente:
      «5-bis.   La   giunta  regionale  da'  attuazione,  con  propri
provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10.».
    4.  Alla  legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per
la  valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in
attuazione della legge n. 97/1994) e' apportata la seguente modifica:
      a) dopo il comma 5-bis dell'Art. 3 e' aggiunto il seguente:
      «5-ter.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a destinare le
risorse  non utilizzate entro i termini stabiliti nelle deliberazioni
relative  alle  assegnazioni  di  contributi di cui al comma 5 per il
finanziamento  di  progetti  sperimentali,  ivi  compresi  interventi
inseriti  in  accordi  di  programma  quadro statali, con lo scopo di
promuovere  iniziative  ed  azioni  coordinate  volte  a  valorizzare
aspetti  specifici  ed  integrati di sviluppo e tutela del territorio
montano.».