Art. 3. Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente 1. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a favore della sicurezza e delle attivita' di autoveicoli in servizio taxi), e' apportata la seguente modifica: a) il comma I dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), e' corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di Euro 6.000,00.». 2. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'Art. 4-bis e' inserito il seguente: «Art. 4-ter (Interventi per la riqualificazione delle infrastrutture di trasporto pubblico locale). - 1. La Regione assegna alle province e ai comuni capoluogo di provincia le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati a metano nelle aree ambientalmente critiche per la qualita' dell'aria. 2. Per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi si applica l'Art. 4, comma 2.»; b) dopo l'Art. 7-bis e' inserito il seguente: «Art. 7-ter (Disposizioni per i servizi ferroviari). - 1. Il servizio ferroviario regionale della Lombardia e un sistema di trasporto unitario e garantisce la possibilita' di utilizzare titoli di viaggio indipendentemente dal gestore del servizio ferroviario prescelto. 2. Tutti i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale. 3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata dalla Regione con provvedimento del dirigente competente, indipendentemente dal fatto che le stazioni siano situate su singole linee o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente gestiti. 4. La tavola unificata delle polimetriche delle distanze individua tutte le relazioni a cui e' applicata la tariffa ferroviaria regionale e ne determina le percorrenze alle quali applicare i livelli tariffari previsti. 5. I gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e destinazioni comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai sensi del comma 4 e consentono l'uso dei propri freni da parte di viaggiatori in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia. 6. Gli introiti sono ripartiti in proporzione ai chilometri percorsi con ogni gestore sulla base delle polimetriche di cui al comma 3. E' fatta salva la facolta' per i gestori di stabilire, mediante appositi accordi, una diversa ripartizione degli introiti di propria spettanza. 7. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i titoli di viaggio obbligatori, cosi' come definiti dal regolamento regionale di attuazione della presente legge. 8. Il sistema tariffario unico regionale e' altresi' integrato con i sistemi tariffari applicati ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali. La giunta regionale intraprende le azioni necessarie per il mantenimento e sviluppo dell'unitarieta' del sistema ferroviario nazionale all'interno del territorio lombardo e dell'integrazione tra i servizi dei diversi gestori, anche ponendo obblighi di integrazione a carico delle imprese ferroviarie che espletano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo.»; c) il comma 5 dell'Art. 8 e' sostituito dal seguente: «5. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.». 3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell'Adda. 4. La Regione compartecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa. 5. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell'Art. 25 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 2 la Regione puo' avvalersi delle societa' consortili a responsabilita' limitata costituite ai sensi dell'Art. 55, commi 17 e 17-bis. Le modalita' di avvalimento, di svolgimento delle attivita', nonche' gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.»; b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'Art. 43 e' aggiunta la seguente: «e-bis. l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.»; c) dopo il comma 17-bis dell'Art. 55 e' inserito il seguente: «17-ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle societa' di cui al comma 17 e' assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.». 6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, nonche' del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di recepimento della predetta direttiva, provvede, mediante lo sportello integrato per la prevenzione e il controllo delle emissioni (IPPC), al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la diffusione presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di programmi volti alla conoscenza delle migliori tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi e per l'abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva dei costi derivanti dalle attivita' di cui al presente comma, la giunta regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte dello Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del decreto legislativo n. 372/1999. 7. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po) (AIPO) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 3 dell'Art. 5 e' aggiunto il seguente: «3-bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, e' stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.».