Art. 3.
     Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente

    1.  Alla  legge  regionale  21 febbraio 2000, n. 10 (Interventi a
favore  della  sicurezza e delle attivita' di autoveicoli in servizio
taxi), e' apportata la seguente modifica:
      a) il comma I dell'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Il  contributo  di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), e'
corrisposto  in  conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il
35  per  cento  del  costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e per un massimo di Euro 6.000,00.».
    2.  Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo
sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) dopo l'Art. 4-bis e' inserito il seguente:
      «Art.   4-ter   (Interventi   per   la  riqualificazione  delle
infrastrutture di trasporto pubblico locale). - 1. La Regione assegna
alle   province  e  ai  comuni  capoluogo  di  provincia  le  risorse
finanziarie  volte  a sostenere gli investimenti per la realizzazione
di  opere  ed  interventi  relativi  all'ampliamento, ammodernamento,
riqualificazione  e  completamento delle infrastrutture funzionali al
servizio  di  trasporto  pubblico locale, con particolare riferimento
alle  infrastrutture di deposito per il ricovero dei mezzi alimentati
a   metano   nelle  aree  ambientalmente  critiche  per  la  qualita'
dell'aria.
      2.  Per  l'assegnazione  e  la  liquidazione  dei contributi si
applica l'Art. 4, comma 2.»;
      b) dopo l'Art. 7-bis e' inserito il seguente:
      «Art.  7-ter  (Disposizioni  per i servizi ferroviari). - 1. Il
servizio  ferroviario  regionale  della  Lombardia  e  un  sistema di
trasporto  unitario e garantisce la possibilita' di utilizzare titoli
di  viaggio  indipendentemente  dal  gestore del servizio ferroviario
prescelto.
      2. Tutti i gestori dei servizi ferroviari di trasporto pubblico
locale in Lombardia adottano condizioni di trasporto definite secondo
i criteri stabiliti dalla giunta regionale.
      3. Per il computo delle tariffe, i gestori utilizzano la tavola
unificata  delle  polimetriche delle distanze tra stazioni, approvata
dalla   Regione   con   provvedimento   del   dirigente   competente,
indipendentemente  dal fatto che le stazioni siano situate su singole
linee  o su linee diverse, ovvero collegate da itinerari diversamente
gestiti.
      4.  La  tavola  unificata  delle  polimetriche  delle  distanze
individua   tutte   le  relazioni  a  cui  e'  applicata  la  tariffa
ferroviaria  regionale  e  ne  determina  le  percorrenze  alle quali
applicare i livelli tariffari previsti.
      5.  I  gestori vendono titoli di viaggio per tutte le origini e
destinazioni  comprese tra le stazioni delle relazioni individuate ai
sensi  del  comma  4  e consentono l'uso dei propri freni da parte di
viaggiatori  in possesso di titoli di viaggio emessi da altri gestori
di servizi ferroviari di trasporto pubblico locale in Lombardia.
      6.  Gli  introiti  sono  ripartiti in proporzione ai chilometri
percorsi  con  ogni  gestore  sulla base delle polimetriche di cui al
comma 3.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per i gestori di stabilire,
mediante appositi accordi, una diversa ripartizione degli introiti di
propria spettanza.
      7. Le norme del presente articolo si applicano a tutti i titoli
di viaggio obbligatori, cosi' come definiti dal regolamento regionale
di attuazione della presente legge.
      8.  Il sistema tariffario unico regionale e' altresi' integrato
con   i   sistemi   tariffari   applicati   ai   servizi   ferroviari
interregionali,  nazionali  e  internazionali.  La  giunta  regionale
intraprende  le  azioni  necessarie  per  il  mantenimento e sviluppo
dell'unitarieta'  del  sistema  ferroviario nazionale all'interno del
territorio  lombardo  e  dell'integrazione  tra i servizi dei diversi
gestori,  anche  ponendo  obblighi  di  integrazione  a  carico delle
imprese ferroviarie che espletano servizi nazionali ed internazionali
sul territorio lombardo.»;
      c) il comma 5 dell'Art. 8 e' sostituito dal seguente:
      «5.  Le  agevolazioni  per  l'utilizzo dei servizi di trasporto
pubblico di linea sono riconosciuti ai soggetti di cui al comma 3 con
indicatore  di  situazione  economica  equivalente ISEE regionale non
superiore  al  limite  definito  dalla  giunta  regionale. Nelle more
dell'approvazione   dell'ISEE   regionale,  trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e successive modificazioni ed integrazioni.».
    3.  La  Regione  partecipa  alla  realizzazione  degli interventi
stradali   di   potenziamento   e  riqualificazione  del  sistema  di
attraversamento dell'Adda.
    4.  La  Regione  compartecipa,  a  titolo di cofinanziamento e ad
integrazione  delle  somme  rese  disponibili allo scopo dallo Stato,
alla  realizzazione  degli  interventi  di  potenziamento della linea
ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento
Novara-Malpensa.
    5.  Alla  legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei
servizi  locali  di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione  dei  rifiuti,  di  energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 3 dell'Art. 25 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.  Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 2
la Regione puo' avvalersi delle societa' consortili a responsabilita'
limitata  costituite  ai  sensi  dell'Art.  55, commi 17 e 17-bis. Le
modalita' di avvalimento, di svolgimento delle attivita', nonche' gli
obiettivi  e  i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e
saranno sostenuti con il contributo della Regione.»;
      b) dopo  la  lettera e) del comma 1 dell'Art. 43 e' aggiunta la
seguente:
      «e-bis.  l'asportazione  e  lo  smaltimento  degli  idrocarburi
immessi  nelle  acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite
dei   natanti,   qualora  i  responsabili  della  contaminazione  non
provvedano ovvero non siano individuabili.»;
      c) dopo il comma 17-bis dell'Art. 55 e' inserito il seguente:
      «17-ter.  La  partecipazione  maggioritaria  della  Regione  al
capitale  sociale  delle  societa'  di  cui al comma 17 e' assicurata
anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie
regionali.».
    6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE
del  Consiglio,  del  24  settembre 1996, relativa alla prevenzione e
riduzione    integrate   dell'inquinamento,   nonche'   del   decreto
legislativo   4 agosto  1999,  n.  372  (Attuazione  della  direttiva
96/61/CE    relativa   alla   prevenzione   e   riduzione   integrate
dell'inquinamento),   di   recepimento   della   predetta  direttiva,
provvede,  mediante  lo  sportello  integrato per la prevenzione e il
controllo  delle  emissioni  (IPPC), al rilascio della autorizzazione
integrata ambientale, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la
diffusione  presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle
associazioni  di  categoria, di programmi volti alla conoscenza delle
migliori  tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi
e  per  l'abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva
dei  costi  derivanti  dalle  attivita'  di cui al presente comma, la
giunta  regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte
dello  Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle
somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del decreto
legislativo n. 372/1999.
    7.   Alla  legge  regionale  2 aprile  2002,  n.  5  (Istituzione
dell'Agenzia  interregionale  per il fiume Po) (AIPO) e' apportata la
seguente modifica:
      a) dopo il comma 3 dell'Art. 5 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.  A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione
di  investimenti,  e'  stabilita  a favore dell'Agenzia una quota per
spese  generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori
e   delle  espropriazioni.  Tale  quota  compensa  ogni  altro  onere
affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al
collaudo e accertamento di terreni occupati.».