Art. 4.
           Disposizioni in materia di servizi alla persona

    1.  Alla  legge  regionale  20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni
legislative   per   l'attuazione   del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'Art. 9-ter della legge
regionale   31  marzo  1978,  n.  34  «Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul  bilancio  e sulla contabilita' della regione» -
Collegato 2003) e' apportata la seguente modifica:
      a) il comma 2 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Gli  organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento
delle  attivita'  di  ordinaria  amministrazione e per lo svolgimento
degli  atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in
vigore  della legge di riforma del diritto allo studio universitario,
e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro
del  consiglio  di  amministrazione  cessi dall'incarico, si provvede
alla sua sostituzione.».
    2.  Alla  legge  regionale  8 ottobre  2002,  n. 26 (Norme per lo
sviluppo  dello  sport e delle professioni sportive in Lombardia), e'
apportata la seguente modifica:
      a) il comma 3 dell'Art. 10 e' sostituito dal seguente:
      «3.   La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  con
l'Istituto   per   il   credito   sportivo  una  convenzione  per  la
costituzione  di  un  fondo regionale finalizzato alla concessione di
mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1,  la  giunta  regionale  definisce,  con  propria  deliberazione, i
destinatari,  i  termini, le modalita' di accesso al fondo, l'entita'
dell'aiuto, le procedure e le modalita' di valutazione delle domande,
nonche'  tutti  gli  ulteriori elementi necessari per l'attivita' del
fondo.»,
    3.  Alla  legge  regionale  5 gennaio  2000,  n.  1 (Riordino del
sistema  delle autonomie in Lombardia. Attuazione decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   «Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e' apportata
la seguente modifica:
      a) dopo  il  comma  107-quinquies  dell'Art.  4  e' aggiunto il
seguente:
      «107-sexies.  Al fine di supportare le attivita' programmatorie
in  materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con
gli  enti  locali  e  in  concorso  con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione
regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le
quali  viene  assolto  il  diritto-dovere  all'istruzione,  ai  sensi
dell'Art.  7,  comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per
l'edilizia scolastica).».
    4.   Nelle  more  dell'approvazione  della  disciplina  regionale
prevista dall'Art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo e per la
correzione  dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla
legge  24 novembre  2003,  n.  326, il concorso per l'assegnazione di
sedi  farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e' unico per tutte
le sedi disponibili sull'intero territorio regionale e da' luogo alla
graduatoria  unica regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per
l'assegnazione  delle  sedi  messe a concorso: ogni altro aspetto del
concorso  e  dell'assegnazione  resta  disciplinato  dalla  normativa
statale  e  regionale  gia'  vigente  al 25 novembre 2003. I concorsi
banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonche' la
relativa  assegnazione  delle sedi messe a concorso, restano per ogni
aspetto disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente alla
data di pubblicazione del bando.