(Pubblicata  nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1.  L'Art.  1  della  legge  regionale  27  marzo  2000, n. 17 e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 1 (Finalita). - 1. Sono finalita' della presente legge:
      a) la   riduzione  dell'inquinamento  luminoso  ed  ottico  sul
territorio    regionale    attraverso    il    miglioramento    delle
caratteristiche   costruttive  e  dell'efficienza  degli  apparecchi,
l'impiego  di  lampade  a  ridotto  consumo  ed  elevate  prestazioni
illuminotecniche e l'introdu-zione di accorgimenti antiabbagliamento;
      b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi
di  illuminazione,  in  particolare  da esterno, l'ottimizzazione dei
costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;
      c) la  riduzione  dell'affaticamento  visivo e il miglioramento
della sicurezza per la circolazione stradale;
      d) la   tutela   delle   attivita'  di  ricerca  scientifica  e
divulgativa    degli    osservatori   astronomici   ed   astrofisici,
professionali  e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale
e di altri osservatori individuati dalla Regione,
      e) la  conservazione  e la tutela degli equilibri ecologici sia
all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.».