Art. 10. Piano dell'illuminazione 1. Il piano dell'illuminazione definito dalla lettera c) dell'Art. 1-bis della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, introdotto dalla presente legge, e' approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale. 2. Il piano, comprensivo di relazione generale introduttiva, elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, e' uniformato ai principi legislativi della Regione, al codice della strada, alle normative tecniche di settore, al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di ulteriori vincoli. 3. Obiettivi del piano sono: a) la limitazione dell'inquinamento luminoso e ottico; b) l'economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a energia-autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione; c) il risparmio energetico mediante l'impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso; d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo; e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici; f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.