Art. 10.
                      Piano dell'illuminazione

    1.   Il   piano   dell'illuminazione  definito  dalla  lettera c)
dell'Art.   1-bis   della  legge  regionale  27 marzo  2000,  n.  17,
introdotto  dalla  presente legge, e' approvato dai comuni secondo le
procedure  previste  dalla  legge  regionale  23 giugno  1997,  n. 23
(accelerazione  del  procedimento  di  approvazione  degli  strumenti
urbanistici   comunali  e  disciplina  del  regolamento  edilizio)  e
costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale.
    2.  Il  piano,  comprensivo  di  relazione generale introduttiva,
elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e stima economica
degli  interventi  da  porre  in  essere,  e'  uniformato ai principi
legislativi  della  Regione,  al  codice della strada, alle normative
tecniche  di  settore,  al  contesto  urbano  ed  extraurbano  e alla
eventuale presenza di ulteriori vincoli.
    3. Obiettivi del piano sono:
      a) la limitazione dell'inquinamento luminoso e ottico;
      b) l'economia   di   gestione   degli  impianti  attraverso  la
razionalizzazione  dei  costi  di  esercizio,  anche con il ricorso a
energia-autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;
      c) il  risparmio  energetico mediante l'impiego di apparecchi e
lampade   ad   alta  efficienza,  tali  da  favorire  minori  potenze
installate  per  chilometro  ed elevati interassi tra i singoli punti
luce,  e  di  dispositivi  di  controllo  e  regolazione  del  flusso
luminoso;
      d) la  sicurezza  delle  persone  e  dei  veicoli  mediante una
corretta  e  razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di
abbagliamento visivo;
      e) una  migliore  fruizione  dei  centri  urbani  e  dei luoghi
esterni   di   aggregazione,   dei  beni  ambientali,  monumentali  e
architettonici;
      f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.