Art. 11.
                      Concessione di contributi

    1.  La  Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con
riferimento  ai  compiti  assegnati  alle  province e ai comuni dagli
articoli 3  e  4  della  legge  regionale  27 marzo 2000, n. 17, come
modificati dalla presente legge, concede direttamente o tramite forme
di credito agevolato, contributi per:
      a) la  predisposizione del piano dell'illuminazione pubblica di
cui  all'Art.  5,  comma 1, lettera a) in misura non superiore al 65%
della  spesa  ritenuta  ammissibile  e  comunque  per  un importo non
superiore a Euro 10.000;
      b) l'adeguamento  ai  criteri della legislazione regionale o il
rifacimento   degli  esistenti  impianti  pubblici  di  illuminazione
esterna.
    2.  Le modalita' e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte
di  soggetti  interessati  sono  definiti  con apposita deliberazione
della giunta regionale;