Art. 11. Concessione di contributi 1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle province e ai comuni dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge, concede direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per: a) la predisposizione del piano dell'illuminazione pubblica di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a) in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a Euro 10.000; b) l'adeguamento ai criteri della legislazione regionale o il rifacimento degli esistenti impianti pubblici di illuminazione esterna. 2. Le modalita' e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte di soggetti interessati sono definiti con apposita deliberazione della giunta regionale;