Art. 2.
Inserimento  dopo l'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17
                           dell'Art. 1-bis

    1.  Dopo  l'Art.  1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e'
inserito l'Art. 1-bis:
    «Art.  1-bis  (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si
intende:
      a) per  inquinamento  luminoso,  ogni  forma di irradiazione di
luce  artificiale  che si disperda al di fuori delle aree cui essa e'
funzionalmente   dedicata   e,   in   particolare,   oltre  il  piano
dell'orizzonte;
      b) per  inquinamento  ottico  o  luce  intrusiva, ogni forma di
irradiazione  artificiale  diretta  su  superfici  o  cose cui non e'
funzionalmente  dedicata  o  per  le  quali  non  e' richiesta alcuna
illuminazione;
      c) per   piano   dell'illuminazione,  il  piano  redatto  dalle
amministrazioni  comunali per il censimento della consistenza e dello
stato  di  manutenzione  insistenti  sul territorio amministrativo di
competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonche' dei
tempi  e  delle modalita' di adeguamento, manutenzione o sostituzione
di quelle esistenti;
      d) per  osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione
adibita  in  maniera  specifica  all'osservazione  astronomica a fini
scientifici    e    divulgativi,    con    strumentazione    dedicata
all'osservazione notturna;
      e) per fascia di rispetto, l'area circoscritta all'osservatorio
la  cui  estensione  e' determinata dalla categoria dell'osservatorio
medesimo;
      f) per  aree  naturali  protette,  gli  ambiti  territoriali ad
elevato  valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di
protezione a valenza nazionale, regionale e locale.».