Art. 2. Inserimento dopo l'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 dell'Art. 1-bis 1. Dopo l'Art. 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' inserito l'Art. 1-bis: «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa e' funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte; b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non e' funzionalmente dedicata o per le quali non e' richiesta alcuna illuminazione; c) per piano dell'illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonche' dei tempi e delle modalita' di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti; d) per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna; e) per fascia di rispetto, l'area circoscritta all'osservatorio la cui estensione e' determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo; f) per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.».