Art. 3.
 Integrazione dell'Art. 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1.  Dopo  il  comma 2  dell'Art. 2 della legge regionale 27 marzo
2000, n. 17 sono inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:
      «2-bis.  La  Regione,  in applicazione delle linee di indirizzo
del Programma energetico regionale, approvato con deliberazione della
giunta  regionale  21 marzo  2003,  n.  7/12467,  promuove il ricorso
all'istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la
realizzazione  e la gestione degli impianti di illuminazione esterna,
attraverso  la  redazione e la divulgazione di documentazione di gara
atta  a  consentire  la  adozione  di  nuove e migliorative soluzioni
contrattuali.
    2-ter.   La   Regione   con   il   concorso   delle  associazioni
rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento
luminoso,  delle  categorie  e  degli enti/organismi a diverso titolo
interessati  dalle  presenti disposizioni, incentiva la formazione di
figure  professionali  dedicate  e l'aggiornamento degli operatori di
settore,  promuovendo,  attraverso  atti di programmazione negoziata,
corsi  di  studio  e  programmi  nelle  diverse sedi didattiche della
Lombardia.
    2-quater.  La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni
con  l'obiettivo  di  facilitare la migliore applicazione dei dettati
normativi, anche in termini di economicita' degli interventi.».