Art. 3. Integrazione dell'Art. 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater: «2-bis. La Regione, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma energetico regionale, approvato con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 2003, n. 7/12467, promuove il ricorso all'istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, attraverso la redazione e la divulgazione di documentazione di gara atta a consentire la adozione di nuove e migliorative soluzioni contrattuali. 2-ter. La Regione con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, incentiva la formazione di figure professionali dedicate e l'aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia. 2-quater. La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni con l'obiettivo di facilitare la migliore applicazione dei dettati normativi, anche in termini di economicita' degli interventi.».