Art. 4. Integrazione dell'Art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inserite le lettere b-bis, b-ter e b-quater: «b-bis) adeguano gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore; b-ter) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge; b-quater) comminano, in presenza di accertate inadempienze dei comuni, le sanzioni amministrative previste all'Art. 8, comma 3,».