Art. 4.
 Integrazione dell'Art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1.  Dopo  la  lettera b)  del  comma 1  dell'Art.  3  della legge
regionale  27 marzo 2000, n. 17 sono inserite le lettere b-bis, b-ter
e b-quater:
    «b-bis)  adeguano  gli  impianti  di illuminazione esterna, per i
quali  si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri
della legislazione regionale di settore;
    b-ter)  esercitano  le  funzioni  di  vigilanza  sui comuni circa
l'ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge;
    b-quater)  comminano,  in  presenza di accertate inadempienze dei
comuni, le sanzioni amministrative previste all'Art. 8, comma 3,».