Art. 5. Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. L'Art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Compiti dei comuni). - 1. I comuni: a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 1-bis; b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione; c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi; d) rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'Art. 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l'impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformita' alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato; e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale; f) provvedono direttamente ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza; g) adottano nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica; h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo. 2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA della Lombardia.».