Art. 5.
 Sostituzione dell'Art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1.  L'Art.  4  della  legge  regionale  27 marzo  2000,  n. 17 e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 4 (Compiti dei comuni). - 1. I comuni:
      a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di
illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 1-bis;
      b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con
il piano dell'illuminazione;
      c) promuovono   forme   di   aggregazione   per   la   migliore
applicazione dei dettati normativi;
      d) rilasciano,  con  decreto  del sindaco, l'autorizzazione per
tutti   gli   impianti   di  illuminazione  esterna,  anche  a  scopo
pubblicitario,  per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di
cui  all'Art.  6,  comma  3.  A  tal fine il progetto illuminotecnico
dell'opera  da realizzare deve essere redatto da figure professionali
specialistiche  che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai
requisiti  della  presente  legge, anche mediante la produzione della
documentazione  sulle  caratteristiche  costruttive  e  prestazionali
degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto
di   certificazione.  A  fine  lavori  l'impresa  installatrice  deve
produrre  al committente, unitamente alla certificazione di collaudo,
la  dichiarazione  di  conformita'  alle  disposizioni della presente
legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato;
      e)   emettono   comunicati  per  la  corretta  progettazione  e
realizzazione    degli    impianti    di   illuminazione,   ai   fini
dell'autorizzazione sindacale;
      f) provvedono    direttamente   ovvero   su   richiesta   degli
osservatori  astronomici  o  delle associazioni rappresentative degli
interessi   per   il   contenimento   dell'inquinamento  luminoso,  a
verificare  il  rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul
territorio amministrativo di competenza;
      g) adottano  nei casi di accertate inadempienze sia da parte di
soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli
impianti  ai criteri legislativi stabiliti entro il termine di dodici
mesi  dalla  data  di accertamento; nello stesso periodo gli impianti
devono  essere  utilizzati  in  modo da limitare al massimo il flusso
luminoso  ovvero  spenti  nei  casi  in  cui  non si pregiudichino le
condizioni di sicurezza privata e pubblica;
      h) applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui all'Art. 8,
comma 1,  impiegandone  i  relativi  proventi  per  i  fini di cui al
medesimo articolo.
    2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi
del supporto tecnico dell'ARPA della Lombardia.».