Art. 6.
 Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1.  L'Art.  5  della  legge  regionale  2  marzo  2000,  n. 17 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  5  (Disposizioni in materia di osservatori astronomici). -
1. Sono  tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed
astrofisici  statali,  quelli  professionali  e  non professionali di
rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione
scientifica, nonche' le aree naturali protette di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'Art. 1-bis.
    2.  Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative
degli   interessi  per  il  contenimento  dell'inquinamento  luminoso
collaborano  con  gli  enti  territoriali per una migliore e puntuale
applicazione   della  presente  legge,  secondo  le  loro  specifiche
competenze,  e  segnalano  alle  autorita' territoriali competenti le
situazioni di mancato rispetto della legge.
    3.  La  giunta  regionale  aggiorna  annualmente  l'elenco  degli
osservatori,  anche su proposta della Societa' Astronomica Italiana e
dell'Unione  Astrafili  Italiani  o  su  richiesta  degli osservatori
stessi.
    4.  La  giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante
cartografia  in  scala  adeguata  le  fasce  di rispetto, inviando ai
comuni interessati copia della documentazione cartografica.
    5.  Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori,
intese  come  raggio  dall'osservatorio considerato, vengono definite
come segue:
      a) non  meno  di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza
nazionale;
      b) non  meno  di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza
regionale;
      c) non  meno  di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza
provinciale.
    6.  Sulla  base delle esperienze tecnico-scientifiche maturate in
ambito  nazionale  e  internazionale la giunta regionale, con propria
deliberazione,  puo'  ampliare  le  fasce  di  rispetto stabilite nel
comma 5.
    7.  Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla
lettera f)  del  comma 1  dell'Art.  1-bis, coincidono con i relativi
confini esterni.».