Art. 6. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. L'Art. 5 della legge regionale 2 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Disposizioni in materia di osservatori astronomici). - 1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonche' le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 1-bis. 2. Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge, secondo le loro specifiche competenze, e segnalano alle autorita' territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della legge. 3. La giunta regionale aggiorna annualmente l'elenco degli osservatori, anche su proposta della Societa' Astronomica Italiana e dell'Unione Astrafili Italiani o su richiesta degli osservatori stessi. 4. La giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica. 5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall'osservatorio considerato, vengono definite come segue: a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale; b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale; c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale. 6. Sulla base delle esperienze tecnico-scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la giunta regionale, con propria deliberazione, puo' ampliare le fasce di rispetto stabilite nel comma 5. 7. Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 1-bis, coincidono con i relativi confini esterni.».