Art. 7.
   Modifiche all'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1. Al comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.
17, e' aggiunto il seguente periodo:
    «Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale
emesso non deve superare i 4.500 lumen.».
    2. Al comma 6 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.
17 e' aggiunto il seguente periodo:
    «E'  concessa  deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di
intensita'  luminosa  massima,  per  gli  impianti sportivi con oltre
5.000   posti   a   sedere,   a  condizione  che  gli  apparecchi  di
illuminazione  vengano  spenti  entro  le  ore  ventiquattro  e siano
comunque  dotati  delle migliori applicazioni per il contenimento del
flusso   luminoso   verso   l'alto   ed  all'esterno  degli  impianti
medesimi.».
    3. Il comma 7 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.
17 e' sostituito dal seguente:
    «7.   La   modifica   dell'inclinazione   degli   apparecchi  per
l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve
essere  effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente
disposizione  si  applica  anche  agli  impianti  di competenza delle
province.».
    4. Il comma 8 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.
17 e' sostituito dal seguente:
    «8.  Le  case  costruttrici,  importatrici  o  fornitrici  devono
certificare,   tra   le  caratteristiche  tecniche  degli  apparecchi
commercializzati,  la  rispondenza del singolo prodotto alla presente
legge  ed  alle  norme  tecniche  di  attuazione,  corredandolo della
dichiarazione  di  conformita'  rilasciata  da  riconosciuti istituti
nazionali  e  internazionali  operanti  nel settore della sicurezza e
qualita'  dei prodotti e delle aziende, nonche' delle raccomandazioni
circa la corretta installazione ed uso.».
    3.  Il  comma 10 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000,
n. 17 e' sostituito dal seguente:
    «10.  L'illuminazione  di  edifici  e  monumenti,  fatte salve le
disposizioni  del  comma 2  in termini di intensita' luminosa massima
deve  essere di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi
di  comprovata  inapplicabilita'  del  metodo  ed  esclusivamente per
manufatti  di  comprovato valore artistico, architettonico e storico,
sono  ammesse  altre  forme  di illuminazione purche' i fasci di luce
rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi
i  15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare
non  superi  i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti
entro le ore ventiquattro.».
    6.  Dopo  il  comma 10 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo
2000, n. 17 sono inseriti i commi 10-bis e 10-ter:
    «10-bis.  La  Regione Lombardia, al fini del risparmio energetico
nell'illuminazione pubblica e privata di esterni:
      a) incentiva l'impiego della tecnologia fotovoltaica;
      b) incentiva,   anche   al  fine  di  migliorare  la  sicurezza
stradale,   la   sostituzione   e  l'integrazione  dell'illuminazione
tradizionale    con    sistemi   passivi   di   segnalazione,   quali
catarifrangenti,  cat-eyes  e  similari,  o sistemi attivi, quali LED
fissi  o  intermittenti  indicatori  di  prossimita', linee di luce e
similari;
      c) dispone l'impiego, a parita' di luminanza, di apparecchi che
conseguano  impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali
di   interesse  dei  punti  luce  e  ridotti  costi  manutentivi;  in
particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali,
fatta  salva  la  prescrizione  dell'impiego di lampade con la minore
potenza  installata  in  relazione al tipo di strada ed al suo indice
illuminotecnico,  devono  garantire  un  rapporto fra interdistanza e
altezza  delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono
consentite  soluzioni  alternative  solo  in  quanto  funzionali alla
certificata migliore efficienza generale dell'impianto.
    10-ter.  Gli  apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia
pubblica  che  privata, in particolare se non funzionalmente dedicati
alla   circolazione  stradale,  non  devono  costituire  elementi  di
disturbo  per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a
tal  fine  ogni  fenomeno  di  inquinamento ottico o di abbagliamento
diretto  deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme
tecniche e di sicurezza italiane ed europee.».