Art. 7. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. Al comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo: «Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.». 2. Al comma 6 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' aggiunto il seguente periodo: «E' concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensita' luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l'alto ed all'esterno degli impianti medesimi.». 3. Il comma 7 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: «7. La modifica dell'inclinazione degli apparecchi per l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente disposizione si applica anche agli impianti di competenza delle province.». 4. Il comma 8 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: «8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformita' rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualita' dei prodotti e delle aziende, nonche' delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.». 3. Il comma 10 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: «10. L'illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensita' luminosa massima deve essere di tipo radente, dall'alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilita' del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione purche' i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non superi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.». 6. Dopo il comma 10 dell'Art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 10-bis e 10-ter: «10-bis. La Regione Lombardia, al fini del risparmio energetico nell'illuminazione pubblica e privata di esterni: a) incentiva l'impiego della tecnologia fotovoltaica; b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat-eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti indicatori di prossimita', linee di luce e similari; c) dispone l'impiego, a parita' di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto. 10-ter. Gli apparecchi destinati all'illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.».