Art. 8. Modifiche all'Art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. L'Art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 300 per punto luce; l'ammontare passa da Euro 200 a Euro 600 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da Euro 350 a Euro 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso. 2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi. 3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative: a) da Euro 2.000 a Euro 6.000 per l'inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all'Art. 6, comma 1, con un massimo di Euro 10.000 ove l'opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori; b) da Euro 600 a Euro 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 6, commi 4 e 7. 4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l'esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi. 5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni piu' opportune per la tempestiva applicazione della norma. 6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale. 7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l'adeguamento degli impianti di illuminazione posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.».