Art. 8.
   Modifiche all'Art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1.  L'Art.  8  della  legge  regionale  27  marzo  2000, n. 17 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  8  (Sanzioni).  -  1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza
sindacale  di  cui  all'Art.  4,  comma 1,  lettera g), incorre nella
sanzione  amministrativa  da  Euro  100  a  Euro  300 per punto luce;
l'ammontare  passa  da  Euro  200  a  Euro  600  per  punto  luce ove
l'inadempienza  si  verifichi  in ambiti territoriali ricadenti nelle
fasce  di  rispetto  degli  osservatori e da Euro 350 a Euro 1050 per
punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.
    2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all'Art.
4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali
di settore per i successivi ventiquattro mesi.
    3.  Le  province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei
comuni, irrogano sanzioni amministrative:
      a) da   Euro  2.000  a  Euro  6.000  per  l'inosservanza  delle
disposizioni  inerenti  ai nuovi impianti di cui all'Art. 6, comma 1,
con  un  massimo  di  Euro  10.000  ove l'opera interessi le fasce di
rispetto degli osservatori;
      b) da  Euro 600 a Euro 1.800 per ogni mese, o frazione di mese,
di inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 6, commi 4 e 7.
    4.  Alle  sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l'esclusione dai
benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente
per i successivi trentasei e ventiquattro mesi.
    5.  Qualora  le  inadempienze  riguardino le province, la Regione
promuove di volta in volta le azioni piu' opportune per la tempestiva
applicazione della norma.
    6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai
comuni  per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai
criteri della legislazione regionale.
    7.  I  proventi  delle  sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati
dalle  province  per  l'adeguamento  degli  impianti di illuminazione
posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della
legislazione regionale.».