Art. 9.
   Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17

    1. La rubrica dell'Art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n.
17 e' sostituita dalla seguente:
    «Art.  9 (Disposizioni comuni). - 2. Il comma 1 dell'Art. 9 della
legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente:
    "1.   La   modifica   e  la  sostituzione  degli  apparecchi  per
l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, e'
effettuata  entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine qualora
le  norme  tecniche  e  di sicurezza lo permettano, si procede in via
prioritaria   all'adeguamento   degli   impianti   con  l'impiego  di
apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata."».