Art. 9. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 1. La rubrica dell'Art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituita dalla seguente: «Art. 9 (Disposizioni comuni). - 2. Il comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e' sostituito dal seguente: "1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, e' effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all'adeguamento degli impianti con l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata."».