Art. 11. Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento 1. I corsi di formazione si distinguono in: a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli; b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale. 2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale, che siano in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali, secondo modalita' e parametri stabiliti dalla giunta regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi. 3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, nel rispetto della contrattazione collettiva.