Art. 11.
       Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento

    1. I corsi di formazione si distinguono in:
      a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli;
      b) corsi  di  qualificazione  ed aggiornamento del personale di
polizia locale.
    2.  I  corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai
soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli
di  polizia  locale, che siano in possesso dei requisiti di idoneita'
psico-fisica,  da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali,
secondo  modalita'  e parametri stabiliti dalla giunta regionale, nel
rispetto  della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove
finali  costituisce  titolo  preferenziale  ai  fini della formazione
delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.
    3.   La   partecipazione   ai   corsi   di  qualificazione  e  di
aggiornamento  di  cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti
ai  corpi  ed  ai servizi di polizia locale, con il superamento delle
relative  prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della
progressione   nelle  carriere,  nel  rispetto  della  contrattazione
collettiva.