Art. 14.
                   Adeguamento delle disposizioni

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di  cui  all'Art.  12,  gli  enti  locali  provvedono  ad  adeguare i
regolamenti  speciali  e  le disposizioni vigenti in conformita' alle
disposizioni della presente legge.
    2.  Gli  enti  che  non  si  adeguano  nei termini previsti dalle
disposizioni della presente legge non potranno usufruire dei fondi di
cui  alla  legge  regionale  19 giugno 2002, n. 12, nonche' dei fondi
previsti per l'attuazione della presente legge.