Art. 14. Adeguamento delle disposizioni 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 12, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti speciali e le disposizioni vigenti in conformita' alle disposizioni della presente legge. 2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non potranno usufruire dei fondi di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12, nonche' dei fondi previsti per l'attuazione della presente legge.