Art. 2.
                       Funzioni della Regione

    1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 la giunta regionale:
      a) esercita  funzioni  di coordinamento e indirizzo, nonche' di
sostegno   alla   attivita'  operativa,  formazione  e  aggiornamento
professionale degli appartenenti alla polizia locale;
      b) promuove  e  incentiva, nell'ambito della disciplina dettata
dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, l'esercizio associato
delle funzioni di polizia locale;
      c) promuove,  sulla  base  della  legislazione statale prevista
dall'Art.   118,   terzo   comma,   della   Costituzione,   forme  di
collaborazione  con  le  forze di polizia dello Stato, nonche' intese
interregionali   per   la   realizzazione  di  interventi  e  sistemi
informativi integrati in materia di sicurezza;
      d) coordina  gli interventi di cui al punto c) con quelli volti
a migliorare la sicurezza delle comunita' locali previsti dalla legge
regionale 19 giugno 2002, n. 12;
      e) effettua  la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti lo
svolgimento  delle  funzioni  delle  polizie  locali  e  ne  cura  la
diffusione;
      f) compie  attivita' di ricerca, documentazione ed informazione
in  merito alle tematiche inerenti le funzioni delle polizie locali e
dei servizi operativi;
      g) definisce,  al fine di assicurare l'omogeneita' del servizio
su tutto il territorio regionale, gli standard essenziali che i corpi
di polizia locale debbono possedere in riferimento al rapporto fra la
popolazione  residente  e  il  numero  degli  operatori della polizia
locale;
      h) istituisce  la  scuola  regionale  di  polizia locale di cui
all'Art. 10 e promuove le opportune intese con gli enti locali;
      i) promuove  l'attivazione  di  un  numero  telefonico unico di
pronto intervento per la polizia locale.
    2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra le forze
di  polizia  provinciale  e le forze di polizia municipale al fine di
realizzare,  con  le modalita' concordate tra le province stesse ed i
comuni  interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia
locale.
    3.  Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la giunta
regionale si avvale del comitato di cui all'Art. 3.