Art. 2. Funzioni della Regione 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 la giunta regionale: a) esercita funzioni di coordinamento e indirizzo, nonche' di sostegno alla attivita' operativa, formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale; b) promuove e incentiva, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale; c) promuove, sulla base della legislazione statale prevista dall'Art. 118, terzo comma, della Costituzione, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, nonche' intese interregionali per la realizzazione di interventi e sistemi informativi integrati in materia di sicurezza; d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunita' locali previsti dalla legge regionale 19 giugno 2002, n. 12; e) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti lo svolgimento delle funzioni delle polizie locali e ne cura la diffusione; f) compie attivita' di ricerca, documentazione ed informazione in merito alle tematiche inerenti le funzioni delle polizie locali e dei servizi operativi; g) definisce, al fine di assicurare l'omogeneita' del servizio su tutto il territorio regionale, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale debbono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente e il numero degli operatori della polizia locale; h) istituisce la scuola regionale di polizia locale di cui all'Art. 10 e promuove le opportune intese con gli enti locali; i) promuove l'attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento per la polizia locale. 2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra le forze di polizia provinciale e le forze di polizia municipale al fine di realizzare, con le modalita' concordate tra le province stesse ed i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale. 3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la giunta regionale si avvale del comitato di cui all'Art. 3.