(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 16 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 3 1. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 e' sostituita dalla seguente: «a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 24/2001 dopo la parola: «organica» sono aggiunte le parole: «fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.».