(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del
                           16 marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 3

    1.  La  lettera  a) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale
4 settembre 2001, n. 24 e' sostituita dalla seguente:
    «a)  l'acquisto  e  l'uso  di  ammendanti  compostati  sino ad un
massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque
anni;».
    2.  Alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale
n.  24/2001 dopo la parola: «organica» sono aggiunte le parole: «fino
ad  un  massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo
di cinque anni.».